Debiti della Pa, oltre al mandato di pagamento va informato il creditore
La I sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 29776 ha enunciato un principio di diritto
Per la liberazione dello Stato dal debito non basta la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, è necessaria la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento da parte della tesoreria dello Stato a cui compete l'atto recettizio. Solo così il creditore può esigere il pagamento presentando il mandato. Lo ha precisato al prima sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 29776 depositata il 29 dicembre. Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguardava il contenzioso sorto tra una società fornitrice di automezzi e materiali tecnici e il comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone per dei pagamenti non ricevuti. Ministero dell'Interno e vigili del fuoco sostenevano che a liberare lo Stato dal debito era sufficiente l'emissione dell'ordinativo di pagamento perché queste sono le regole per la Pubblica amministrazione. Al contrario la società creditrice sosteneva che, come per i privati, la liberazione dal debito c'era solo con la prova che l'operazione di accreditamento fosse andata a buon fine. I giudici della Cassazione hanno scelto una terza via e affermato un principio di diritto. Non è sufficiente emettere l'ordine di pagamento «perché la somma dovuta dalla pubblica amministrazione non sia produttiva di interessi, occorre che del mandato di pagamento sia data notizia al creditore perché questi possa riscuoterlo».
E giudici enunciano il seguente principio di diritto: «In tema di debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina del Rd 23 naggio 1924 n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e del Dpr 20 aprile 1992 m. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficienti a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria dello Stato, a cui compete l'incombente ai sensi del comma quinto dell'articolo 651 del Rd 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con presentazione del mandato all'ufficio competente».