Civile

Decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre domanda nuova

Lo ha chiarito con un principio di diritto la Cassazione, sentenza n. 32933 depositata oggi, aggiungendo che deve però rimanere immutato l’elemento identificativo delle «personae» e la vicenda sostanziale

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di Francesco Machina Grifeo

Arrivano i chiarimenti della Cassazione, sentenza n. 32933 depositata oggi, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. Ebbene, chiarisce la Corte affermando un principio di diritto, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo. Una possibilità di matrice giurisprudenziale che tuttavia viene accordata nel rispetto di determinati limiti. E cioè: “purché rimanga immutato l’elemento identificativo soggettivo delle «personae» e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità”.

È stata così parzialmente accolto il ricorso di una Srl che alla domanda di adempimento delle obbligazioni seguite ad una serie di fatture, a fronte dell’opposizione delle società, ha sostituito - con la propria “riconvenzionale” - la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, “certamente connessa per incompatibilità – scrive la Corte - con quella già azionata in via monitoria, oltre che riguardante la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, cumulando con tale nuova domanda anche quella di risarcimento”, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretare il comma 3 dell’articolo 1453 cod. civ.. I giudici hanno ritenuto che la parte che “chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può domandare, contestualmente all’esercizio dello «ius variandi»”, anche “il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale” (Cass. Sez. Un., sent. 11 aprile 2014, n. 8510).

Ma come si è arrivati a tale approdo. La Terza sezione civile ricorda che se è vero che soltanto l’opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale, proporre domande riconvenzionali, mentre l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione”, tuttavia ciò non esclude che (ai sensi dell’articolo 645 cod. proc. civ., comma 2) in seguito all’opposizione il giudizio si svolga “secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito”. E tale richiamo “consente, quindi, l’applicabilità, al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche della norma di cui all’art. 183 cod. proc. civ., a mente del quale l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 26128 del 2010, cit.).

Si tratta “del c.d. ius variandi” che nasce dall’eventuale domanda riconvenzionale formulata dall’opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte” (così, Cass. Sez. Un., sent. n. 26128 del 2010).

Rispetto a tale approdo vi è però stato un passo in avanti. Il tema dell’ammissibilità della cosiddetta “riconvenzionale” dell’opposto, infatti, ha conosciuto nel corso degli anni un ulteriore sviluppo, grazie alla possibilità, sancita dalle stesse Sezioni Unite, di proposizione in corso di causa, da parte di chi agisca in giudizio, di una “nuova” domanda, definita come “complanare”, la quale, “immutato l’elemento identificativo soggettivo delle personae”, e ferma restando la necessità che essa debba “pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”, può sostituirsi a quella originaria (Cass. Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310), o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione (Cass. Sez. Un., sent. 13 settembre 2018, n. 22404).

Dunque, conclude la decisione, “il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo”, e ciò persino “nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”, sempre che, tuttavia, “tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 cod. proc. civ.”.

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