Decreto ingiuntivo, la procura alle liti non è tra gli atti da notificare
Non necessaria ai fini della decorrenza dei termini per l'opposizione. Lo ha chiarito la Cassazione
Per la decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo Pec. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27154 deposita oggi.
Al contrario la Corte di appello aveva affermato che la notifica priva della sottoscrizione del mandato difensivo doveva considerarsi inesistente.
La Suprema corte ricorda che l'articolo 643 c.p.c. prevede, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, che siano notificati all'ingiunto il ricorso e il decreto ingiuntivo, per copia autentica, "ma non che agli stessi sia allegata la procura alle liti del difensore che effettua la notificazione, la quale deve essere presente agli atti del procedimento monitorio e la cui regolarità va accertata nell'ambito e secondo le regole di detto procedimento, anche eventualmente in fase di opposizione".
"Né - prosegue - tale allegazione è prevista dalla legge n. 53 del 21 gennaio 1994, che disciplina le notificazioni degli atti giudiziari da parte degli avvocati". L'articolo 1 di tale legge infatti prevede esclusivamente che l'avvocato che effettua la notificazione, anche a mezzo Pec deve essere munito di procura alle liti ai sensi dell'articolo 83 c.p.c., "non che tale procura debba essere allegata all'atto da notificare: anche in questo caso (almeno con riguardo alle notificazioni di atti relativi a procedimenti già instaurati) la procura deve essere prodotta e sussistere agli atti del procedimento giudiziario sottostante e la sua regolarità va accertata nell'ambito di detto procedimento, secondo le regole processuali che lo disciplinano".
Ragion per cui, prosegue la decisione, "in realtà non ha decisivo rilievo se la procura munita di regolare sottoscrizione della parte al difensore della società creditrice fosse o meno presente nel fascicolo del procedimento monitorio". Infatti, "essendo comunque stato emesso il decreto ingiuntivo, il difensore costituito nel procedimento monitorio per la società ricorrente era infatti, per ciò solo, certamente legittimato ed effettuarne la notificazione ai sensi dell'art. 643 c.p.c., anche a mezzo P.E.C., ai fini del decorso del termine perentorio per l'opposizione". Ed il preteso difetto di procura (così come il suo eventuale vizio) avrebbe eventualmente dovuto essere fatto valere della società ingiunta a mezzo di tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificato dal suddetto difensore, il che non è avvenuto.
La sentenza impugnata va quindi cassata, sulla base dell'affermazione dei seguenti principi di diritto: «Ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio".
Inoltre, "la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l'eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall'ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l'ordinamento prevede fuori dei casi in cui ammette l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - il solo rimedio dell'opposizione tempestiva».
In definitiva, conclude la Corte, la notificazione eseguita a mezzo P.E.C. dal difensore della S.r.l. doveva ritenersi "senz'altro idonea a far decorrere il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo, ragion per cui l'opposizione stessa è da ritenersi tardiva". La Cassazione ha così dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, con definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto (il che implica altresì che il processo di merito non potrà ulteriormente proseguire, a causa del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto).