Amministrativo

Decreto sicurezza approda in Gazzetta, diventa reato introdurre telefonini in carcere

Sul fronte immigrazione cambio di rotta sui requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno

immagine non disponibile

Approda finalmente in "Gazzetta" il cosiddetto "Decreto Sicurezza". Dopo l'approvazione al Consiglio dei ministri del 6 ottobre scorso arriva in Parlamento il cambio di passo del Governo sull'immigrazione. Infatti, il decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 - recante «disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» - fa ingresso nella raccolta delle leggi n. 261 del 21 ottobre. Vediamo in sintesi le novità.

IL TESTO DEL DECRETO LEGGE

LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Permessi di soggiorno e transito e sosta nel nostro mare territoriale

Il primo fondamento del provvedimento - si legge nella relazione illustrativa - «si esplica nel richiamo ora inserito all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998, concernente le previsioni sul rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali».

Si incide poi sulla disciplina del provvedimento di divieto di transito e sosta nel mare territoriale. Nel caso in cui detto provvedimento sia fondato su ragioni di ordine e sicurezza pubblica, esso è adottato dal ministro dell'Interno, di concerto con il ministro della Difesa e con il ministro delle Infrastrutture, previa informazione al Presidente del Consiglio. Dette disposizioni non trovano applicazione alle operazioni di soccorso, immediatamente comunicate alle autorità italiane e dello Stato di bandiera e condotte nel rispetto delle norme di diritto internazionale e delle indicazioni del competente centro di coordinamento dei soccorsi in mare.

Per quanto riguarda, in particolare, il permesso di soggiorno per la protezione speciale si prevedono due ipotesi ostative dell'espulsione:

1) si prescrive infatti il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per l'interessato, il rischio di tortura;

2) si introduce una nuova fattispecie di divieto di espulsione che consegue al rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

Modifiche al p rocedimento di riconoscimento della protezione internazionale

Il restyling della procedure si basa su due istituti:

- l'esame prioritario è diretto a rendere più celere il procedimento al fine di esaminare istanze che hanno una manifesta fondatezza o che sono presentate da persone vulnerabili;

- la procedura accelerata - invece - riguarda casi in cui può presumersi un uso strumentale della domanda e sono previsti termini precisi e più stringenti.

Ampliamento delle competenze delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (Dlgs 25/2008)

Il decreto legge estende, infatti, «la potestà decisionale delle Commissioni territoriali a fattispecie diverse da quelle della protezione internazionale, in particolare con riguardo alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lett. d-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (divieto di espulsione per stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità)».

Cambiamento della condizione giuridica dello straniero

Si innova in questo ambito sotto due aspetti:

1) si adegua la normativa in materia dell'iscrizione anagrafica e rilascio della carta di identità nel segno della decisione della Corte costituzionale n. 186 del 9 luglio 2020;

2) si affronta poi anche il tema della «convertiblità dei permessi di soggiorni in materia di lavoro».

Scende in campo il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione

Si individua nel nuovo Sistema di accoglienza e integrazione - che succede all'attuale Siproimi - come caposaldo ove svolgere le operazioni di accoglienza degli stranieri. In particolare, la struttura del Sistema di accoglienza e integrazione si articola «in due livelli di prestazioni, di cui il primo è dedicato ai richiedenti protezione internazionale mentre il secondo è relativo ai titolari di protezione e prevede servizi aggiuntivi, finalizzati all'integrazione».

Le norme in materia di sicurezza pubblica: dall'ordinamento penitenziario al Daspo urbano

La relazione illustrativa giustifica in questo modo le innovazioni . In particolare , si legge nel testo «si interviene sull'articolo 391-bis del codice penale, in materia di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario), completandone il perimetro ed elevando il regime sanzionatorio».
Nello stesso ambito e con analoghe finalità, si introduce una nuova figura di reato (art. 391-ter del codice penale), mediante la quale viene sanzionata l'introduzione e la detenzione all'interno degli istituti penitenziari di telefoni cellulari e di dispositivi idonei a consentire la comunicazione con l'esterno. Viene per la prima volta punito sia chi, dall'esterno, cerca di introdurre un telefono in carcere sia il detenuto che lo detiene. Quest'ultimo caso, finora, era trattato come illecito disciplinare e sanzionato all'interno dell'istituto; da oggi diventa un vero e proprio reato previsto dal nuovo articolo 391-ter del codice penale. Le nuove norme prevedono, inoltre, un rafforzamento delle sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei detenuti sottoposti all'articolo 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario. L'inasprimento della pena, in particolare scatta nei confronti di chi agevola le loro comunicazioni con l'esterno: in questi casi, dagli attuali 1-4 anni la pena passa a 2-6 anni. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un avvocato, la sanzione aumenta dagli attuali 2-6 anni a 3-7 anni.
Sono altresì rafforzate le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze, nonché le misure di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web.
Nel primo caso, si tende a rafforzare la capacità preventiva sul cosiddetto "Daspo urbano", con l'intento di prevenire gravi episodi di violenza sia all'interno di locali che nelle immediate vicinanze degli stessi. Il secondo intervento mira ad applicare il meccanismo (già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online) dell'oscuramento dei siti web, che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.
Viene infine integrata la disciplina contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, rimodulando la denominazione del Garante nazionale e ridefinendo sul piano normativo primario il suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, nel contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©