Delitto di violenza privata non configurabile se la condotta è causa diretta del pati della vittima
Reato - Delitti contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Libertà morale - Violenza privata - Elemento oggettivo - Condotta violenta integrante l'evento del reato - Configurabilità - Esclusione.
L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata; in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata; ne deriva che il delitto di cui all'art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 6 marzo 2018 n. 10132
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Configurabilità.
L'elemento della violenza nel reato di cui all'articolo 610 c.p. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 6 marzo 2018 n. 10133
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Coercizione a condotte commissive od omissive.
Ai fini del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo a incutere timore e a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 13 giugno 2017 n. 29261
Violenza privata - Condizionamento del soggetto passivo - Coercizione comportamentale della vittima - Determinazione della consumazione del reato - Ipotesi di azione idonea - Mancata verificazione dell'evento - Delitto restante allo stadio di tentativo.
L'articolo 610 c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Oggetto giuridico del reato è la tutela della libertà psichica del soggetto, intesa come salvaguardia della libertà dei comportamenti, attivi o omissivi, che ciascun soggetto intende realizzare. In tale ipotesi di reato il condizionamento del soggetto passivo si manifesta con l'attuazione da parte dello stesso di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto ovvero la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Per effetto, quindi, della condotta criminosa di intimidazione si produce una coercizione comportamentale della vittima, che determina la consumazione del reato: se l'azione è idonea, ma l'evento non si verifica, il delitto rimane allo stadio del tentativo.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 1° dicembre 2014 n. 50127
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Criteri distintivi rispetto al sequestro di persona - Individuazione - Fattispecie.
Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice cautelare che ha ritenuto configurabile nei confronti dell'indagato il concorso nel delitto di sequestro di persona per avere costretto la vittima a salire, dopo una colluttazione, a bordo di un'autovettura).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 27 novembre 2014 n. 49610
Art. 610 c.p. - Violenza privata - Condotta violenta o minacciosa - Strumento destinato a realizzare un altro evento - Necessità.
Il delitto di violenza privata non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, esse stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: l'evento del reato, nell'ipotesi del ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita. La condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa. In altre parole deve trattarsi di “qualcosa” di diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza, sicché la coincidenza tra violenza e l'evento di “costrizione a tollerare” rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 c.p.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 21 gennaio 2009 n. 2437