Demanio marittimo e occupazione abusiva del noleggiatore di attrezzature balneari
Demanio marittimo - Noleggio di attrezzature balneari - Reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - Occupazione illegittima - Configurabilità
Il noleggiatore di attrezzature da spiaggia che provveda alla preventiva installazione preventiva di aste di ombrelloni e lettini, impedendo l'uso dell'area demaniale ad altri bagnanti diversi dai suoi clienti, è responsabile del reato di occupazione abusiva di area demaniale, ex art. 1161 cod. nav. in quanto tale condotta non è in alcun modo assimilabile a quella degli utenti di spiaggia libera stante la continuità e commercialità dell'attività.
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 30 marzo 2022, n. 11613
Demanio marittimo - Noleggio di attrezzature balneari in area determinata - Reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Integra il reato di occupazione arbitraria di demanio marittimo di cui all'art. 1161 cod. nav., l'acquisizione del possesso o della detenzione dello stesso in modo corrispondente all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, in modo da impedirne la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità dell'imputato il quale, titolare di un chiosco bar, era autorizzato solo al noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni, ma non anche all'occupazione stabile dello spazio demaniale in assenza di bagnanti).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 6 luglio 2018, n. 30666
Demanio marittimo - Attività di noleggio di attrezzature balneari in area determinata - Reato ex art. 1161 cod. nav. - Configurabilità - Fondamento.
Integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., occupazione di demanio marittimo, la collocazione sull'arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd spiaggia libera stante la continuità della condotta e la natura commerciale dell'attività (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la penale responsabilità del titolare di una società di noleggio di attrezzature balneari).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 8 febbraio 2006, n. 4855
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