Rassegne di Giurisprudenza

Demansionamento, danno ed onere della prova con elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

a cura della Redazione Diritto

Lavoro - Demansionamento - Danno - Prova - Onere del lavoratore - Presunzioni - Valutazione
Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale può essere provato, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
• Corte di Cassazione, civ., sez. L, Ordinanza del 31 ottobre 2022, n. 32134

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione demansionamento - Danno non patrimoniale - Condizioni - Prova - Onere - Mezzi - Fattispecie.
In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva omesso qualsiasi indagine in ordine al prospettato danno non patrimoniale, astenendosi dal fare cenno alle circostanze di fatto dedotte dal lavoratore, anche solo al fine di escluderne la sussistenza o il valore sintomatico).
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza 2 ottobre 2019 n. 24585

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione danni derivanti da demansionamento e dequalificazione del lavoratore dipendente - Prova - Onere del lavoratore - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie
Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. (Nella specie, è stato considerato provato il danno lamentato dalla vice direttrice di un ufficio postale, che, dopo essere stata assegnata a mansioni di minore ampiezza, era stata vittima di condotte obiettivamente mortificanti, tra cui l'estromissione dalla commissione esaminatrice per un concorso interno e la sua sostituzione con un dipendente dell'area operativa, il parallelo avanzamento in carriera di dipendenti di qualifica inferiore, il silenzio datoriale in risposta alle sue richieste di adeguamento delle mansioni).
• Corte di Cassazione, sez. L, civ., ordinanza 3 gennaio 2019 n. 21