Depenalizzazione, non è reato la falsa firma sulla distinta bancaria
La depenalizzazione del reato di falsa in scrittura privata riguarda anche le distinte bancarie. La conseguenza giuridica è che l’impiegato disonesto si può condannare, come nel caso esaminato, per il furto del denaro di una cliente deceduta, ma non per le false firme dell’erede sui fogli che autorizzavano i prelievi: con un inevitabile sconto di pena.
La Corte di cassazione, con la sentenza 57699 depositata ieri, accoglie, sebbene con motivazioni diverse, in parte il ricorso del funzionario e quello della banca coinvolta nel giudizio come responsabile civile. L’imputato era stato ritenuto responsabile della falsificazione di varie distinte, forse fatte firmare da terzi rimastati ignoti, e dei relativi prelievi di denaro, con operazioni fatte sul conto corrente intestato ad una cliente non più in vita. Ordini, siglati con il falso “autografo” dell’ erede della correntista, che gli erano valsi la condanna per furto e per il reato di falso in scrittura privata, previsto dall’articolo 485 del Codice penale.
La Suprema corte, analizzando gli atti, considera provato il furto del denaro da parte del funzionario, ma cancella il falso in scrittura privata abbassando la pena. I giudici ricordano, infatti, che l’abrogazione del crimine per affetto del Dlgs 7/2016, non può non riguardare anche le distinte utilizzate per le operazioni bancarie. I giudici sottolineano che, sebbene l’abolizione del reato comporta per il giudice dell’impugnazione anche l’obbligo di revoca delle statuizioni civili, resta salva per la persona offesa la possibilità di promuovere azione di risarcimento e di sollecitare l’applicazione a carico dell’autore della condotta illecita delle sanzioni civili previste dalla norma.
La condanna è dunque annullata senza rinvio per quanto riguarda il reato cancellato. Verdetto annullato anche per la banca, “triangolata” nella causa. La celebrazione del rito abbreviato a carico dell’imputato comporta, infatti, l’automatica esclusione da questo del responsabile civile. Anche se il giudice non ha provveduto ad estrometterlo e la banca non ha sollevato eccezione.
Corte di cassazione – Sezione V – Sentenza 28 dicembre 2017 n.57699