Amministrativo

Deposito sempre via Pec entro i 30Mb

di Donato Antonucci

Prima di effettuare un deposito, è opportuno aver creato una cartella con tutti gli atti e i documenti già preparati per essere inseriti nell’apposito modulo. È opportuno scaricare di volta in volta i moduli necessari, perché la loro versione può cambiare ed il sistema accetta solo la versione più aggiornata. È bene anche assicurarsi che la versione di Adobe Acrobat Reader installata sul Pc sia quella più recente e sia già stata configurata per l’apposizione della firma digitale in calce al modulo, la cui validità si estende a tutti gli atti che vi vengono inseriti.

Il regolamento (articolo 11 e articolo 12, specifiche) stabilisce che tutti gli atti difensivi (sia il ricorso, sia le successive memorie), siano depositati soltanto in un formato nativo digitale, senza restrizioni per la loro selezione e copia integrale o parziale. Sarà quindi possibile utilizzare un testo con o senza formattazione (formati TXT o RTF), oppure un Pdf ottenuto dalla trasformazione di un file di testo creato con editor di testi (word, openoffice). Per i documenti, oltre a quelli precedenti, si aggiungono ulteriori formati, incluse le immagini (jpg, tiff, gif), i messaggi di posta elettronica e gli xml, oltreché archivi compressi (zip, rar), contenenti file con i formati citati.

Nel caso in cui gli atti e documenti siano disponibili solo in versione cartacea, è ammesso il deposito di pdf ricavati dalla scansione (copia per immagine) del testo – cioè la copia informatica di documento analogico, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del Dlgs 82/2005 (CAD) – come nel caso della procura alle liti che sia stata conferita su supporto cartaceo. Secondo l’articolo 8 del regolamento, la scansione della procura dovrà essere asseverata dal difensore, con l’inserimento della relativa dichiarazione, che andrà sottoscritta con autonoma firma digitale, perchè quella apposta in calce al modulo non estende la sua validità alle asseverazioni. Tutto ciò, ovviamente, non sarà necessario se il ricorso, con la relativa procura, sia stato notificato con modalità telematica, ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 53/1994, poichè si tratterà di depositare un file già originariamente asseverato e firmato digitalmente. Il regolamento contiene dettagliate disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle notifiche telematiche.

Il modulo, una volta compilato con l’inserimento dei vari atti e documenti, costituisce il file che andrà inoltrato al sistema a mezzo Pec, se non supera i 30 Mb, o tramite upload, se di dimensioni maggiori e sino a 50 Mb. In entrambi i casi è prevista la possibilità di depositi frazionati, quindi l’inoltro di più Pec, o l’esecuzione di più upload. Eventuali file di dimensioni ancora maggiori e non frazionabili potranno essere acquisiti direttamente dalle segreterie degli organi giurisdizionali, avvalendosi di supporti informatici (Cd, Dvd, penne Usb). Per contenere la dimensione dei file, è suggerita la scansione dei documenti in modalità bianco e nero e con risoluzione di 200 DPI.

Solo in casi eccezionali, dovuti a specifiche e motivate ragioni tecniche, o di oggettiva impossibilitò di funzionamento del Siga, sarà possibile essere autorizzati al deposito di atti e documenti in formato cartaceo.

L’articolo 15 del regolamento stabilisce specifici requisiti della casella Pec, imponendo che il difensore e gli altri soggetti abilitati si avvalgano di gestori che utilizzino adeguati software antispam e antivirus, conservino le ricevute dei messaggi trasmessi e garantiscano uno spazio su disco.

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