Descrizioni e disegni come interpretazione delle rivendicazioni del brevetto
Invenzioni industriali - Brevetti - Contraffazioni - Rivendicazioni di brevetto - Genericità - Interpretazione mediante descrizione - Limiti. (Dlgs 30/2005, articolo 52, comma 2)
Ai sensi dell'articolo 52, comma 2 Dlgs 30/2005, la descrizione e i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a chiarire e ad interpretare la rivendicazione, ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto, laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione. Al fine di chiarire e interpretare il contenuto di una o più rivendicazioni principali (indipendenti), non può farsi ricorso alla descrizione relativa ad una rivendicazione subordinata, diversa da quelle indipendenti: è affetta da nullità ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del Dlgs 30/2005, la rivendicazione principale il cui contenuto, del tutto generico, non possa essere interpretato neppure mediante il ricorso alla descrizione ed ai disegni allegati alla domanda di concessione del brevetto.
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 settembre 2019 n. 22079
Beni - Immateriali - Brevetti (e convenzioni internazionali) - Invenzioni industriali - In genere protezione del trovato - Individuazione dei limiti - Interpretazione della rivendicazione anche attraverso la descrizione del brevetto e dei disegni ad esso allegati - Ammissibilità - Condizioni. (Dlgs 30/2005, articolo 52, comma 2)
In tema di brevetti, l'individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Dlgs n. 30 del 2005, è enucleabile sia attraverso la descrizione che attraverso i disegni del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata.
• Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 5 marzo 2019 n. 6373
Brevetto - Contraffazione - Rivendicazione - Uso dei disegni - Ammissibilità - Liquidazione del lucro cessante - Metodo royalty ex articolo 125, comma 2, del codice proprietà industriale – Ammissibilità. (Dlgs 30/2005, articolo 52, comma 2)
In tema di regole sulla descrizione del brevetto e delle caratteristiche di un prodotto, può procedersi all’interpretazione delle rivendicazioni anche alla luce dei disegni, poiché esse devono essere interpretate alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione e dunque anche dai disegni, che sono espressamente richiamati dall’articolo 52, comma 2, del Cpi (Dlgs n. 30/2005). Pur in assenza di un danno emergente, l’attività illecita contraffattiva posta in essere dal concorrente sussiste sotto il profilo del lucro cessante essendo sufficiente la prova dell’avvenuta vendita del prodotto contraffatto, non trovando alcun riscontro la tesi secondo cui l’esibizione delle scritture contabili può essere disposta ai soli fini della liquidazione di un danno già provato nell’an e non anche ai fini della prova della sussistenza di un danno. Nell’accertata impossibilità di determinare l’ammontare degli utili conseguiti dal contraffattore, può procedersi alla liquidazione del lucro cessante secondo il criterio della royalty, come previsto dall’articolo 125, comma 2, del Cpi (Nel caso di specie, la causa verteva intorno a due brevetti, entrambi ritenuti ugualmente validi dalla Corte, relativi a porte a pannello scorrevoli che anziché arrotolarsi si disponevano orizzontalmente su un rullo, con originali soluzioni tecniche adottate per evitare di pizzicarsi le dita, applicati a prodotti commercializzati anche in pretesa contraffazione di brevetto, con riconoscimento della sussistenza del danno e della sua liquidazione, pur in assenza della prova di un danno emergente e dell’ammontare degli utili conseguiti dal contraffattore).
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 settembre 2017 n. 20716
Beni - Immateriali - Brevetti - Invenzioni industriali - In genere - Protezione del trovato - Individuazione dei limiti - Interpretazione della rivendicazione anche attraverso la descrizione - Ammissibilità - Condizioni. (Dlgs 30/2005, articolo 52, comma 2)
In tema di brevetti, l'individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Dlgs n. 30 del 2005, è enucleabile anche attraverso la descrizione del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata.
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 luglio 2016 n. 15705