Detenuto: proposizione di impugnazioni direttamente all'autorità penitenziaria
Impugnazioni - Detenuti - Modalità di proposizione ex art. 123 c.p.p. - Valore integrativo rispetto alle forme ordinarie di presentazione previste per l'imputato.
La facoltà riconosciuta al detenuto di presentare impugnazioni (nonché dichiarazioni e richieste) direttamente all'amministrazione penitenziaria, secondo la disciplina contenuta nell'art. 123 c.p.p., non preclude la possibilità di ricorrere alle forme ordinarie di proposizione delle impugnazioni di cui all'art. 582 c.p.p., dovendosi pertanto sottolineare il carattere integrativo e non sostitutivo della norma di cui all'art. 123 c.p.p. rispetto alle forme ordinarie di cui al libro IX del codice di rito.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 14 dicembre 2018 n. 56417
Atti processuali - Dichiarazioni e richieste - Soggetti detenuti o internati - Facoltà di proposizione diretta all'amministrazione penitenziaria - Ratio.
La disposizione di cui all'art. 123 c.p.p. amplia e non limita la facoltà riconosciuta al detenuto o internato per l'esecuzione di misure cautelari rispetto alla formulazione di impugnazioni, dichiarazioni e richieste secondo le forme ordinarie, nel senso che essa soddisfa lo scopo di impedire che lo stato detentivo possa tradursi in una menomazione processuale per il detenuto, in relazione alle difficoltà a esercitare i suoi diritti nelle forme ordinarie.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 14 dicembre 2018 n. 56417
Atti processuali - Disposizioni generali - Dichiarazioni e richieste - Di detenuti o internati - Richiesta di essere sentito a norma dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen. - Errata indicazione dell'autorità giudiziaria competente da parte del detenuto - Obbligo di comunicazione all'autorità competente gravante sull'amministrazione penitenziaria - Conseguenze - Fattispecie.
La richiesta del detenuto di essere sentito dall'autorità giudiziaria in relazione a un procedimento pendente nei suoi confronti, iscritta presso l'Ufficio matricola del luogo di detenzione, deve considerarsi presentata al magistrato competente anche in caso di errata indicazione dello stesso da parte dell'istante, atteso il disposto dell'art. 123, cod. proc. pen., dal quale è desumibile un preciso onere a carico dell'amministrazione penitenziaria, con la conseguenza che, l'omessa audizione dell'interessato, nei procedimenti disciplinati dall'art. 666 cod. proc. pen., pure quando segue a una inesattezza attribuibile a quest'ultimo, determina la nullità del successivo provvedimento. (Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 23 dicembre 2014 n. 53530
Atti processuali - Disposizioni generali - Dichiarazioni e richieste - Di detenuti o internati - Efficacia immediata come se fosse direttamente ricevuta da autorità giudiziaria - Sussistenza - Fattispecie.
La ratio della norma contenuta nell'art. 123 c.p.p. è quella di impedire che lo status detentionis si traduca in una menomazione processuale per l'imputato per la difficoltà a esercitare, nelle forme ordinarie, i diritti riconosciuti dall'ordinamento, accordando al soggetto detenuto o internato la facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste direttamente all'amministrazione penitenziaria o a un ufficiale di p.g., con efficacia corrispondente alla presentazione diretta all'autorità giudiziaria.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 23 gennaio 2014 n. 3147
Atti processuali - Detenuti e internati - Dichiarazioni e richieste - Atto ricevuto dal direttore carcerario - Immediata efficacia.
Le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti, nell'ambito del procedimento, all'imputato in stato detentivo ed effettuate con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia hanno immediata efficacia, a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., come se fossero direttamente ricevute dall'autorità giudiziaria destinataria. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il giudice del merito, ponendo riferimento alla data di deposito presso la cancelleria e non a quella, tempestiva, di presentazione presso l'ufficio del direttore del carcere, aveva rigettato richiesta di giudizio abbreviato ritenendola avanzata oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 458 cod. proc. pen.).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 23 gennaio 2014 n. 3147