Famiglia

Deve risarcire il figlio la madre che ostacola i suoi rapporti con il padre

Lo ha deciso il Tribunale di Mantova che ha anche ammonito entrambi i genitori a cessare i reciproci atteggiamenti offensivi o provocatori

di Selene Pascasi

Condannata a risarcire il danno direttamente al figlio la madre che ne ostacola i rapporti con il padre. A sancirlo è il Tribunale di Mantova con provvedimento del 25 maggio 2021. Occasione colta dal giudice anche per ammonire i genitori affinché cessino le aggressioni e le provocazioni poste in essere in occasione degli accordi sugli incontri. Stop inoltre all’uso di fotografie o video ritraenti il minore.

Sollecitano la pronuncia le istanze delle parti dirette alla modifica delle decisioni esistenti sugli incontri padre-figlio. Da quanto emerso nel corso delle indagini, e confermato dalla relazione dei Servizi incaricati, la donna - nonostante vari ammonimenti - non aveva agevolato il rapporto padre-figlio provocando nel piccolo gravi e ingiustificati timori. Anzi, le visite non si stavano svolgendo affatto, né tramite le modalità stabilite né altrimenti. Di qui, la richiesta del padre di esser risarcito dei danni.

Il Tribunale accoglie la domanda ma dispone il ristoro direttamente in favore del minore. Intanto, premette, andavano facilitate le frequentazioni ripristinando in parte lo schema che si era rivelato meno traumatico. Il danno, invece, rinvenuto dal consulente in un disturbo da eccessivo attaccamento materno, poteva essere superato - scrive il giudice - solo inserendo nella vita del minore la figura paterna previa collaborazione della mamma, più volte sollecitata in tal senso.

E proprio perché il danno riguardava il benessere del figlio, il Tribunale la condanna a risarcirlo non al papà ma – è questo il dato rilevante – direttamente al minore mediante versamento di duemila euro su libretto postale a lui intestato. Evidente, l’intento di amplificarne il ruolo riconoscendolo titolare di un diritto autonomo e prevalente rispetto a quello dei genitori.

Ancora, il giudice ammonisce entrambi dal recare pregiudizio al figlio con atteggiamenti aggressivi e provocatori o con la diffusione di immagini o filmati che lo ritraggano. Del resto, il Tribunale mantovano segue il “modello Signorini” imponendo agli avvocati che redigano le conclusioni nelle cause di diritto di famiglia di inserirvi il divieto di usare, nei social e in giudizio, foto o vide con i figli. Il tutto, con invito all’immediata rimozione di quanto pubblicato.

Ancora un passo importante, quindi, verso una più effettiva garanzia della baby web reputation, nell’ottica della tutela rafforzata prevista dai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo - approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 176/1991 - il cui articolo 16 vieta ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei piccoli. Senza dimenticare che gli articoli 147 e 357 del Codice civile vincolano i genitori a un dovere educativo e di cura dei figli che, ai tempi del web, include ovviamente anche il ferreo rispetto della sua immagine pubblica. A chiudere il cerchio, la ribadita centralità degli interessi del minore titolare di autonomi diritti risarcitori.

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