Dichiarazione di fallimento, impugnazione dell'atto impositivo da parte del fallito in caso di inerzia del curatore
Tributi - Fallimento - Processo tributario - Atto impositivo - Crediti fiscali anteriori al fallimento - Inerzia del curatore - Impugnazione dell'atto impositivo - Ricorso avverso gli atti tributari - Rapporto d'imposta anteriore alla dichiarazione di fallimento
In caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dall'impugnazione rilevando il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato. L'insussistenza di uno stato di inerzia del curatore comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all'impugnazione dell'atto impositivo e va conseguentemente rilevato, anche d'ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del processo.
• Corte di Cassazione, civ., sez. U, sentenza del 28 aprile 2023, n. 11287
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali accertamento tributario - Impugnazione - Legittimazione straordinaria all'impugnazione del fallito - Conseguimento di esito favorevole - Utilizzabilità del risultato da parte del curatore - Modalità.
Il contribuente fallito è legittimato ad impugnare l'accertamento tributario, nell'inerzia degli organi fallimentari, e, nel caso di esito favorevole dell'azione promossa, il curatore può eccepire il relativo giudicato, limitando in tal modo la pretesa del concessionario, insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato, che dovrà essere ammesso al passivo nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa. .
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 23 maggio 2018, n. 12854
Fallimento - Effetti per il debitore - Rapporti processuali - Perdita della legittimazione del fallito - Legittimazione suppletiva - Inerzia del curatore - Condizioni
In applicazione dell'art. 43 l.fall., il fallimento determina, per un verso, l'attribuzione in via esclusiva al curatore fallimentare della capacità processuale e, per altro verso, la perdita quella del fallito; quest'ultimo conserva eccezionalmente la capacità e la legittimazione processuale di fronte all'inerzia dell'amministrazione fallimentare, anche se la legittimazione straordinaria o suppletiva è ammissibile soltanto quando siffatta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione della convenienza della controversia. .
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 02 febbraio 2018, n. 2626
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti per il fallito - Rapporti processuali - Rapporti patrimoniali compresi nel fallimento - Legittimazione processuale del curatore - Esclusività - Limiti - Inerzia dell'amministrazione fallimentare - Conseguenze - Legittimazione del fallito - Condizioni.
La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l.fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.
• Corte di Cassazione, Civile, sez. VI, ordinanza del 06 luglio 2016, n. 13814
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