Penale

Dichiarazione infedele: costi non inerenti o non documentati?

Nota a Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 27 settembre 2021, n. 35469

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di Paolo Comuzzi

La decisione 35469/2021 della Corte di Cassazione si occupa della fattispecie preveduta e punita dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 74/2000 ovvero la dichiarazione infedele (che nella casistica è un reato certamente meno grave rispetto alla dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture ed alla dichiarazione fraudolenta con uso di altri artifici).

Avuto riguardo al fatto che il reato di dichiarazione infedele ha visto il sorgere di numerose discussioni in sede dottrinale appare di un certo interesse verificare quale impostazione abbia deciso di seguire la Corte di Cassazione nella decisione che andiamo a esaminare.

Premesso che l'imputato è stato condannato quale legale rappresentante di una SPA e che "…I giudici di merito si sono basati su quanto accertato dalla Guardia di Finanza per la verifica fiscale, che ha interessato la società [omissis] Impianti s.p.a. …" dobbiamo evidenziare che la decisione della Corte di Appello viene contestata in quanto l'imputato asserisce che il difetto dei requisiti per la deduzione dei costi "…sarebbe emerso dalla mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare l'inerenza dei costi. L'inversione dell'onere della prova non può operare in sede penale, ma solo in sede tributaria. L'imputato non deve dimostrare niente, ma è l'accusa che deve dimostrare l'insussistenza dei costi…".

A questa considerazione si aggiunge quella secondo cui "…I maggiori ricavi sono stati fondati su presunzioni tributarie e sulle verifiche induttive effettuate dalla Guardia di Finanza…" cui si aggiungono dei problemi connessi alla valutazione del magazzino che non andiamo a esaminare in questa sede considerato che vogliamo occuparci solo del tema della inerenza.

In merito al punto della inerenza dei costi, che è quello che vogliamo prendere in considerazione in questa sede, evidenziamo che la Corte di Cassazione risponde in modo non equivoco ed accettando la decisione della Corte di Appello.

I giudici di Cassazione affermano che "… Sulla deduzione di costi non documentati la sentenza impugnata analizza, con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, tutte le voci contestate e con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità ritiene illecita la deduzione dei costi risultanti dalle fatture assolutamente generiche e prive dei requisiti di legge (per la fattura n. 121,ad esempio, la sentenza rileva: "E' quanto mai avulsa dalla prassi commerciale infatti - oltre che contrario a quanto previsto dalla legge in ordine ai requisiti delle fatture - l'emissione di una fattura relativa ad un costo così rilevante e sprovvista tuttavia di qualsivoglia indicazione in ordine agli elementi che giustificano il costo, specie con riferimento alla tipologia ed alle singole quantità di merce acquistata, la cui indicazione, del resto, avrebbe anche lo scopo di consentire all'acquirente al momento della consegna, di verificare che la merce oggetto dell'accordo sia stata interamente recapitata". Inoltre, gli stessi documenti di trasporto risultavano irregolari, anche senza indicazione del luogo di destinazione delle merci, delle modalità del trasporto e delle firme del conducente e del cessionario) …".

Appare evidente dal complesso della sentenza che sia la Corte di Appello che la Corte di Cassazione non hanno dovuto affrontare il tema dei costi non inerenti (ovvero i costi veri, inseriti in contabilità ma non connessi alla generazione, almeno potenziale, di ricavi) ma quello dei costi non supportati da una adeguata documentazione che consenta di determinare non solo la loro inerenza ma, prima di questa, la loro esistenza.

Quindi un costo non documentato può consentire che sia contestata la fattispecie penale prevista da questo articolo ed in particolare diciamo che un costo non adeguatamente documentato in conformità alla prassi commerciale (come è evidente nel caso di specie) appare molto più vicino al costo non esistente che al costo non inerente.

In questa fattispecie è lecito ipotizzare che la fattura inserita in contabilità possa considerarsi come una fattura falsa e diciamo che questo è il "feeling" che emerge dalle parole della Corte di Appello confermate in Cassazione.

Di conseguenza allo scrivente pare che questa decisione della Cassazione non formuli alcuna considerazione nuova con riferimento specifico alla fattispecie della dichiarazione infedele anzi, questa la nostra visione, ci pare che la fattispecie contestata sia erronea in quanto dal complesso della sentenza sembra più emergere una situazione di falsità che non una di semplice non inerenza e forse il reato da contestare era quello di dichiarazione fraudolenta e non quello di dichiarazione infedele.

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Mattia Miglio, Paolo Comuzzi

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