Dichiarazioni fiscali e reati, prescrizione lunga
Per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2016, con cui esordiscono i nuovi termini di decadenza del potere di accertamento (si veda l’articolo in basso), slittano al 31 ottobre 2017 i
In presenza di reati, inoltre, con le dichiarazioni che verranno presentate nei prossimi mesi, si applicheranno i nuovi e più lunghi termini di prescrizione penali.
Con Dpcm 26 luglio 2017 è stato disposto il differimento al 31 ottobre 2017 dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti di imposta (770).
I reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, mediante altri artifici, e infedele si consumano con la presentazione della dichiarazione.
Va da sé che i contribuenti che si avvarranno dei nuovi termini commetteranno eventualmente la fattispecie illecita in tale nuova data con tutte le conseguenze ai fini della decorrenza della prescrizione dell’illecito.
Omessa presentazione
I reati di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e del sostituto di imposta previsti dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000 si commettono invece trascorsi novanta giorni dalla scadenza della presentazione. Ne consegue che per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2016, entrambe le fattispecie illecite si consumeranno il 29 gennaio 2018 (90 giorni dal 31 ottobre 2017). I contribuenti che entro tale data dovessero eseguire l’adempimento precedentemente omesso non commetteranno alcun illecito penale.
Omesso versamento ritenute
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta.
Per effetto del differimento i contribuenti che non hanno versato le ritenute per l’anno 2016 superiore alla soglia di punibilità potranno farlo fino al 31 ottobre e non commetteranno il reato. Si ricorda al riguardo che è sufficiente, per non rispondere dell’illecito penale, il versamento entro tale data di un importo tale da far scendere l’omissione al di sotto di 150mila euro. In altre parole, se un contribuente, ad esempio, non ha versato ritenute effettuate nell’anno 2016 per 200mila euro, per non incorrere nel reato dovrà versare entro il 31 ottobre prossimo almeno la somma di 50.001 euro.
Scaduto tale termine, per non commettere il delitto occorrerà eseguire il versamento per intero, anche rateizzato, ma prima dell’apertura del dibattimento, ovvero nei successivi 3 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi previo assenso del giudice.
Prescrizione
Con legge 103/2017 sono state apportate modifiche al Codice di procedura penale e, tra queste, alle regole di prescrizione dei reati, con l’introduzione di nuove ipotesi di sospensione.
In sintesi il corso della prescrizione in futuro sarà sospeso anche dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado e/o in secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo che definisce la sentenza del grado successivo, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.
Da ciò ne consegue che in ipotesi di condanna nei vari gradi di giudizio per un delitto tributario, i termini prescrizionali passeranno dagli attuali 10 anni a 13 anni ovvero da 7 anni e sei mesi, per i reati di omesso versamento e sottrazione fraudolenta a 10 anni e sei mesi. Va da sé che, in ipotesi di sentenza assolutoria l’incremento del termine non si verifica.
Queste nuove regole trovano applicazione ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge (23 luglio 2017) e quindi agli eventuali illeciti penali commessi con le prossime dichiarazioni.