Difensore d'ufficio, compensi in caso di procedure per recupero crediti
Patrocino gratuito - Onorario del difensore d'ufficio - Liquidazione - Art. 82 e 116 DPR n. 115/2002 - Prova di aver esperito tutte le procedure esecutive.
L'onorario del difensore d'ufficio è liquidato dal magistrato quando il difensore provi di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli art. 82 e 116 del DPR n. 115/2002. Il difensore non solo deve esperire il procedimento monitorio, il quale costituisce un passaggio obbligato, ma deve dimostrare di avere inutilmente esperito anche la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 3 maggio 2019 n. 11720
Patrocinio statale - Ammissione - Effetti - Liquidazione da parte del giudice al difensore d'ufficio - Liquidazione dell'onorario e delle spese a carico dell'erario - Diritto alla liquidazione dei compensi relativi alla procedura esecutiva per la riscossione dell'onorario - Sussistenza - Fondamento.
Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi a essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 19 dicembre 2017 n. 30484
Arti e professioni intellettuali - Avvocato - Onorario - Difensore d'ufficio - Liquidazione dell'onorario -Diritto alla liquidazione dei compensi relativi alla procedura esecutiva per la riscossione dell'onorario.
Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi a essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articoli 82 e 116. Ciò in quanto l'esperimento della procedura monitoria costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso ai sensi delle precitate norme, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall'erario.
•Corte di cassazione, sezione Vi civile, ordinanza 13 settembre 2012 n. 15394
Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - Giudiziali penali - Difensore d'ufficio di un imputato - Liquidazione dei compensi professionali - Compensi per le procedure di recupero del credito non andate a buon fine - Ricomprensione.
Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.
•Corte di cassazione, sezione II, ordinanza 20 dicembre 2011 n. 27854