Diffamazione via social con più imputati, il rebus della competenza
Per la Cassazione appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del Pm che per primo ha iscritto la notizia di reato
Per il reato di diffamazione a mezzo social network, commesso da più imputati con residenza in luoghi diversi e collocati in circondari diversi, la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. Ad affermare questo principio è la sentenza 7377/2023 della quinta sezione della Cassazione.
Nel caso esaminato, il Tribunale di Massa, in un procedimento che vedeva due soggetti imputati per diffamazione, dichiarava la propria incompetenza, a favore del Tribunale di Benevento. Per la più recente giurisprudenza di legittimità, la competenza per territorio per i reati di diffamazione, commessi mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione su un sito internet, va determinata in applicazione delle regole suppletive di cui all’articolo 9 del Codice di procedura penale, commi 1 e 2. Di conseguenza, il procedimento andrebbe incardinato nel luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o, quando sia impossibile individuare il luogo di consumazione, nel luogo del domicilio dell’imputato.
Il Tribunale di Benevento sollevava conflitto di competenza, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione. In particolare, eccepiva che quando, come nel caso esaminato, il reato è stato commesso in luogo ignoto, da più persone in concorso tra loro e con residenza, dimora o domicilio siti in luoghi tra loro diversi, si applica il criterio suppletivo per la determinazione della competenza territoriale, con la conseguenza che sarebbe competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del Pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, così come previsto dall’articolo 9 comma 3 Codice di procedura penale.
Secondo i giudici di legittimità quest’ultimo principio risulta più aderente alla fattispecie, in quanto il criterio di cui ai commi 1 e 2 (luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o luogo del domicilio dell’imputato) non è idoneo a regolare l’attribuzione della competenza nel caso in cui, come nel procedimento in esame, il fatto criminoso sia ascritto a una pluralità di soggetti con domicilio o residenza in luoghi diversi, collocati nei circondari di più Tribunali. È infatti evidente che, se gli imputati sono più d’uno e hanno domicili diversi in circondari diversi, il criterio di competenza sopra richiamato non può essere d’ausilio, perché individua più giudici e tra questi non è possibile individuare quale debba prevalere. Occorre, dunque, aver riguardo al criterio suppletivo ulteriormente gradato, che attribuisce la competenza al giudice presso il quale ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.