Rassegne di Giurisprudenza

Diritto del lavoratore al buono pasto: natura e condizioni di fruizione

Il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale

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a cura della redazione di PlusPlus Diritto24

Lavoro - Lavoro subordinato- Buono pasto - Natura retributiva - Esclusione - Natura assistenziale - Sussiste - Diritto del lavoratore al buono pasto - Effettuazione pausa pranzo - Necessità.
Il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, finalizzata ad alleviare, in mancanza di un servizio di mensa, il disagio di chi sia costretto, in ragione dell'orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa, esso quindi data tale natura, dipende strettamente dalle previsioni delle norme o della contrattazione collettiva che ne consentono il riconoscimento; in particolare, qualora esso sia riconnesso a una pausa, destinata al pasto, il sorgere del diritto dipende dal fatto che quella pausa sia in concreto fruita.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 ottobre 2020 n. 22985

Buoni pasto - Natura retributiva - Esclusione - Revoca unilaterale del datore - Ammissibilità - Prassi aziendale - Irrilevanza.
I buoni pasto non sono un elemento della retribuzione "normale", ma un'agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto; sicché, il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 28 luglio 2020 n. 16135

Allattamento - Buoni pasto per chi lavora almeno sei ore - Agevolazioni di carattere assistenziale.
La dipendente che non effettua la pausa pranzo e non raggiunge le 6 ore di lavoro giornaliere per via della fruizione dei permessi per allattamento non matura il diritto al buono pasto: ciò in quanto le ore di permesso possono essere equiparate alle ore di lavoro solo ai fini retributivi, mentre non rilevano per il godimento di elementi come il buono pasto, agevolazioni di carattere assistenziale collegate al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 novembre 2019 n. 31137

Impiego pubblico - Impiegati dello stato - Stipendi - In genere - Personale del comparto ministeri - Buono pasto - Natura retributiva - Esclusione - Natura assistenziale - Sussistenza - Conseguenze - Spettanza - Art. 4 dell'accordo di comparto per le qualifiche dirigenziali del 30 aprile 1996 - Interpretazione - Condizioni del diritto al buono pasto - Effettuazione della pausa pranzo - Necessità.
In materia di trattamento economico del personale del comparto Ministeri, il cosiddetto buono pasto non è, salva diversa disposizione, elemento della retribuzione "normale", ma agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. Ne consegue che esso spetta solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 dell'accordo di comparto del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del 30 aprile 1996, che ne prevede l'attribuzione ai dipendenti con orario settimanale articolato su cinque giorni o turnazioni di almeno otto ore, per le singole giornate lavorative in cui il lavoratore effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la pausa all'interno della quale va consumato il pasto, dovendosi interpretare la regola collettiva nel senso che l'effettuazione della pausa pranzo è condizione di riconoscimento del buono pasto.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 agosto 2012 n. 14290

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi - Distacco - Obblighi retributivi - Persistenza a carico del datore di lavoro distaccante - Limiti - Buoni pasto - Carattere retributivo - Esclusione - Conseguenze - Riconoscibilità - Limiti - Fattispecie.
Nell'istituto del distacco, anche per motivi sindacali, il rapporto di lavoro non perde la sua efficacia e gli obblighi retributivi restano a carico del datore di lavoro distaccante con esclusione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.p.c.m. n. 770 del 1994, "dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni"; conseguentemente il valore del pasto, il cosiddetto buono pasto, - che costituisce una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e non integra, salvo diversa disposizione, un elemento della retribuzione "normale" - è riconoscibile solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 dell'accordo di comparto del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del 30 aprile 1996, che ne prevede l'attribuzione in caso di orario settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore e per le singole giornate lavorative in cui il dipendente effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore (nella specie, la S.C., nell'accogliere il ricorso, ha deciso nel merito con rigetto della domanda originariamente proposta, rilevando che il lavoratore, dipendente del Ministero dei Beni Culturali, in distacco presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, aveva chiesto la corresponsione dei buoni pasto maturati all'ente di provenienza sul solo assunto che svolgeva una prestazione lavorativa "normale" con orario "normale").
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 luglio 2008 n. 20087