Civile

Diritto di rivalsa: salvo deroghe contrattuali, lo stato di ebbrezza è quello previsto dal Codice della strada

Lo stato di ebbrezza, quale presupposto di fatto cui collegare effetti giuridici, è nozione non naturalistica, ma normativa

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di Andrea Alberto Moramarco

In materia di Rc auto, se il contratto di assicurazione attribuisce all'impresa di assicurazione il diritto di rivalsa per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza del conducente, in assenza di specificazioni convenzionali, per "stato di ebbrezza" deve intendersi quello previsto dal Codice della strada. Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza n. 12900/2021.

La vicenda
All'origine della controversia vi era un incidente stradale avvenuto nel 1996 costato la vita a un ragazzo, terzo trasportato all'interno della vettura condotta da un amico che aveva causato il fatale tamponamento con un autoarticolato. La società di assicurazioni aveva risarcito gli eredi della vittima e, in seguito, in virtù del diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza previsto nel contratto, aveva chiesto al conducente e al proprietario del mezzo il rimborso della stessa somma, pari a circa 270 mila euro.

Nel filone penale della vicenda e nei gradi di merito della causa civile era emerso che il ragazzo aveva effettivamente fatto «uso di sostanze alcoliche, non in larga misura», che venivano quantificate in 0,28 g/l. Ciò portava i giudici di merito ad accogliere la domanda dell'assicurazione, considerando che il diritto di rivalsa fosse invocabile «anche in presenza di valori alcolimetrici rilevanti, seppure non eccedenti il limite previsto per la sanzione».

La decisione
La vicenda finiva così in Cassazione, dinanzi alla quale la difesa del conducente e del proprietario del mezzo, riteneva che soltanto il superamento della soglia prevista dalla legge (articolo 186 del Codice della Strada) avrebbe potuto negare l'operatività della garanzia e dare il via libera al diritto di rivalsa. La Suprema corte condivide l'assunto. Per i giudici di legittimità, infatti, il tasso alcolemico rilevante ai fini dell'esclusione della garanzia può essere solo quello previsto dalla legge.
Ebbene, spiega il Collegio, «lo stato di ebbrezza, quale presupposto di fatto cui collegare effetti giuridici, è nozione non naturalistica, ma normativa». Ciò significa che è l'ordinamento giuridico che definisce lo stato di ebbrezza e, quando le parti subordinano alla sua insorgenza delle conseguenze giuridiche, deve darsi riferimento alla nozione normativa di tale stato, laddove non vi siano ulteriori e specifiche delimitazioni pattizie. Con riferimento all'epoca dei fatti, lo stato di ebbrezza era ritenuto dalla normativa configurabile oltre lo 0,8 g/l, ragion per cui, nel caso di specie, conclude la Cassazione, non ricorre il presupposto di esclusione dell'operatività dell'assicurazione e dell'esercizio della rivalsa.

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