Diritto di uso: per il corrispettivo ci vuole la richiesta da parte dell'interessato
Non si ha mutamento della domanda, né vizio di ultrapetizione, quando, chiestasi la reintegrazione nel possesso esclusivo dell'immobile, la reintegra venga poi chiesta o accordata all'attore per essere, anziché possessore esclusivo, semplicemente compossessore, in quanto il fatto costitutivo dell'azione resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione, e in quanto non può ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto che si traducono sostanzialmente in possesso.
La sentenza 2265/2019 della seconda sezione della Cassazione ripropone il contrasto presente nella giurisprudenza di legittimità relativa alla questione se il riconoscimento del corrispettivo per il diritto di uso possa o meno prescindere da un'espressa domanda della parte interessata.
Nella decisione n. 5160/06 la Corte aveva stabilito che qualora la clausola contrattuale, con la quale viene riservata al venditore la proprietà esclusiva di un'area destinata a parcheggio e la sottragga alla sua destinazione, viene automaticamente sostituita di diritto con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, il diritto dell'alienante al corrispettivo non sorge automaticamente ma richieda un'apposita domanda.
In altre occasioni (Cassazione 10459/2001) la Corte è stata propensa a riconoscere l'attribuzione del corrispettivo d'ufficio, da parte del giudice e, conseguentemente, quest'ultimo nel pronunciare il trasferimento del diritto d'uso deve anche pronunciare sul riconoscimento del diritto del venditore al relativo compenso, e ciò al fine di ripristinare il sinallagma contrattuale, altrimenti inficiato.
La Corte, ora, ha optato per la tesi che richiede come necessaria la proposizione della domanda da parte dell'interessato, escludendo così la possibilità di una liquidazione d'ufficio.
Cassazione - Sezione II civile - Sentenza 28 gennaio 2019 n. 2265