Diritto di visita, la distrazione del genitore non comporta responsabilità penale
Il genitore non affidatario durante il tempo in cui ha la custodia del proprio figlio nell'esercizio del diritto di visita ha l'obbligo giuridico di vigilare sul minore ed è responsabile per la sua incolumità. Tuttavia, se distraendosi non si accorge che il figlio si è allontanato da casa, non può essere condannato per il reato di abbandono di minori per difetto dell'elemento psicologico del reato. Per la responsabilità penale, infatti, non basta l'imprudenza e negligenza del suo comportamento. Ad affermarlo è il Tribunale di Bari con la sentenza 702/2018.
Il caso - L'episodio che ha dato origine alla vicenda penale ha visto come protagonista un bambino di 4 anni, figlio di genitori separati, il quale una domenica sera di ottobre veniva trovato da un agente dei Carabinieri su un marciapiede da solo e privo di scarpe e giubbotto. Prontamente soccorso, il bambino affermava di volersi recare presso la casa della madre, dopo aver trascorso il pomeriggio con il padre. A seguito delle dovute indagini, l'uomo veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di abbandono di persone minori o incapaci, previsto dall'articolo 591 c.p., in quanto non si era accorto del tentativo di fuga da parte del figlio, in sua custodia nell'esercizio del diritto di visita concordato con la madre.
Durante il dibattimento, poi, si delineavamo meglio i contorni della vicenda. Emergeva, infatti, che padre e figlio si erano addormentati a casa, stanchi per aver trascorso il pomeriggio nel bosco, con il piccolo che, una volta svegliatosi, decideva di tornare da solo a casa della madre.
La decisione - Il Tribunale analizza la vicenda e passa in rassegna la giurisprudenza di legittimità sulla fattispecie prevista dall'articolo 591 c.p.. Ebbene, l'elemento oggettivo di tale reato è integrato da «qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo». È evidente, dunque, afferma il giudice, la sussistenza nella fattispecie del dovere di cura e custodia dell'uomo, il quale aveva l'obbligo giuridico di vigilare sul figlio nel tempo di affidamento concordato con la madre di quest'ultimo. Ciononostante, precisa il Tribunale, «evidente risulta l'assenza dell'elemento psicologico richiesto dalla norma: l'imputato verserebbe tutt'al più in colpa, e in particolare, in imprudenza e negligenza per essersi addormentato e non aver predisposto le cautele necessarie atte ad evitare che il figlio potesse uscire di casa da solo». E ciò basta a evitare una condanna penale per il padre distratto.
Tribunale di Bari - Sezione I Penale – Sentenza 15 maggio 2018 n. 702