Penale

Illeciti agro-alimentari: al via il Ddl per il restyling dei reati - Riflessi anche sul Dlgs 231 del 2001

Approda alla Commissione Parlamentare per le questioni regionali il disegno di legge (atto Camera. 2427) in materia di contrasto agli illeciti agro-alimentari.

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di Fabrizio Ventimiglia e Laura Acutis*


Approda alla Commissione Parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 in materia di contrasto agli illeciti agro-alimentari. In particolare, la Camera dei Deputati ha recentemente pubblicato il dossier n. 126 con il quale ne illustra i principali contenuti.

Gli obiettivi del progetto di legge

Come emerge dal dossier, i principali obiettivi della riforma, possono essere individuati:

- nella rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;

- nell'individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

Le direttrici dell'intervento all'esame della Camera

Il provvedimento interviene sul codice penale e sulla legislazione speciale del settore agro-alimentare, nonché su leggi complementari, che negli anni si sono sovrapposte in materia.

La riforma introduce una riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, contemplando, tra l'altro, nuove fattispecie delittuose, tra cui il "reato di "agropirateria" (nuovo art. 517-quater 1 c.p.) e la fattispecie di "disastro sanitario" (nuovo art. 445-bis c.p.).

Tra le novità di rilievo del D.d.l. anche una serie di profili che rimandano alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001. In particolare, viene proposta l'introduzione di un nuovo art. 6-bis, che andrebbe a disciplinare uno specifico modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati agro-alimentari.

Come noto, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/2001, l'ente non risponde del reato commesso dalla persona fisica se prova di avere adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del reato – un idoneo e adeguato modello organizzativo e nominato un Organismo di Vigilanza. Il nuovo art. 6-bis avrà, dunque, l'obiettivo di specificare i requisiti che il modello organizzativo di imprese del settore agroalimentare dovrà possedere perché abbia efficacia esimente, andando di fatto a delineare un sistema preventivo specifico e parallelo rispetto a quello "tradizionale".

Nuovo catalago dei reati presupposti

Inoltre, con l'approvazione del D.d.l. in commento, il catalogo dei reati presupposto verrebbe ampliato, ricomprendendo:

- il nuovo art. 25-bis 2, le fattispecie di frode in commercio di prodotti alimentari, previste agli artt. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) 517-quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari), e 517-quater 1 c.p. (nuova fattispecie di reato, "agropirateria);

- il nuovo art. 25-bis 3, le fattispecie delittuose inerenti ai delitti contro la salute pubblica, previste dagli artt. 439 e ss. c.p. e dall'art. 5 della legge 283/1962.

A fini di coordinamento, verrebbero inoltre eliminati dall'art. 25-bis 1 D.lgs. 231/2001 tutti gli attuali riferimenti ai reati in materia di frodi alimentari, da considerarsi ricomprese nel nuovo art. 25-bis 2.

A quasi vent'anni dall'entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, la possibile approvazione di questo nuovo intervento di riforma testimonia la centralità acquisita nel tempo dal "micro-sistema 231" nella prevenzione della criminalità economica. Peculiare, in questo caso, è però la scelta legislativa di non limitarsi a introdurre nuovi reati presupposto, ma di prevedere, accanto al modello organizzativo "tradizionale", un modello organizzativo specifico per la prevenzione dei reati agro-alimentari. Sono molti, peraltro, gli interrogativi che una tale soluzione porrebbe all'attenzione.

Tra questi, ad esempio, l'esigenza di comprendere se all'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/2001, dovrà ritenersi attribuito anche il compito di vigilare sul funzionamento e la concreta attuazione delle specifiche disposizioni di cui all'eventuale nuovo art. 6-bis, ovvero se sarà infine necessario nominare un organismo ad hoc – eventualmente di composizione monocratica. Nel primo caso, infatti, la composizione dell'Organismo "tradizionale", quantomeno nell'ambito delle c.d. "imprese alimentari", dovrà probabilmente aprirsi a professionalità qualificate nelle specifiche materie di settore.

Fondamentale, in ogni caso, diverrebbe l'esigenza di individuare forme efficaci di coordinamento tra i diversi sistemi preventivi, nel quadro di un più ampio progetto di compliance "integrata" che tenga conto anche di eventuali procedure e sistemi di controllo già adottati in adesione allo standard UNI EN ISO 9001, in materia di qualità.

Da ultimo, merita di essere evidenziata l'ulteriore categoria di reati presupposto che verrebbe introdotta nel "catalogo 231" all'art. 25-bis.3. L'introduzione dei delitti contro la salute pubblica, previsti dagli artt. 439 e ss. c.p. e dall'art. 5 della legge 283/1962, oltre a presentare un evidente collegamento con il presente contesto storico, renderebbe infatti ancora più urgente l'allineamento delle aziende ospedaliere ai principi organizzativi tipici della compliance al D.lgs. 231/2001.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi passaggi dell'iter legislativo per comprendere la reale portata dell'intervento normativo in commento.

*di Fabrizio Ventimiglia e Laura Acutis, Studio Legale Ventimiglia

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