La Corte si è soffermata sulla doverosità dell'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna, affermando che tale ordine, non solo è appunto, doveroso, ma incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell'abuso, concludendo che, in fase di esecuzione, esso è passibile di revoca solo quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (condono e rilascio di permesso in sanatoria)
LE MASSIME
Reati edilizi - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Caratteristiche. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 31 e 44; Costituzione, articoli 2 e 3; Cedu, articolo 8)
L'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna è doveroso, incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell'abuso, e, in fase di esecuzione, esso è passibile di revoca solo quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (condono e rilascio di permesso in sanatoria). L'insuperabilità dell'ordine di demolizione quale scelta necessaria del legislatore, a fronte di taluni tipi di abuso edilizio, trova ulteriore conferma nella disciplina di cui all'articolo 31, comma 3, del dpr n. 380 del 2001, che ha solo introdotto, a certe condizioni, un possibile, più ampio intervallo di tempo entro cui deve procedersi alla demolizione ordinata dal comune, prevedendo, in caso di inosservanza, l'acquisizione delle opere di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
Reati edilizi - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Diritto all'abitazione - Ordine di demolizione - Limiti - Principio di proporzionalità. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 31 e 44; Costituzione, articoli 2 e 3; Cedu, articolo 8)
Il principio di proporzionalità nell'applicazione dell'ordine di demolizione di un immobile illegalmente edificato (articolo 8 della Cedu), adottato da una pubblica autorità al fine di contrastare la realizzazione di opere senza permesso di costruire, opera esclusivamente in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione di una persona, ed implica la valorizzazione di alcune circostanze, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale (posto che sono tassativi i casi di definitiva revoca, ravvisabili allorquando la demolizione risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività). In particolare, tra tali condizioni non può essere valorizzata e considerata, da sola, la situazione di salute di un familiare dell'istante [nella specie, la figlia affetta da autismo, dovendo tale situazione essere valutata congiuntamente con la consapevolezza della illiceità dell'intervento nonché con l'arco di tempo decorso dall'accertamento dell'abuso al fine di verificare se l'interessato abbia avuto la possibilità di legalizzare il manufatto abusivo o di reperire un'altra soluzione abitativa [da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio il provvedimento di revoca dell'ordine di demolizione adottato dal giudice dell'esecuzione.
La sentenza merita segnalazione perché, con particolare completezza, affronta il tema dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo e del rilievo che può avere il principio di proporzionalità espresso dall'articolo 8 della Cedu nell'applicazione in fase esecutiva dell'ordine.
La doverosità dell'ordine di demolizione
La Corte, in primo luogo, si è soffermata sulla doverosità dell'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna, affermando che tale ordine, non solo è appunto, doveroso, ma incide, quale misura...


