La Corte si è soffermata sulla doverosità dell'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna, affermando che tale ordine, non solo è appunto, doveroso, ma incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell'abuso, concludendo che, in fase di esecuzione, esso è passibile di revoca solo quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (condono e rilascio di permesso in sanatoria)
La sentenza merita segnalazione perché, con particolare completezza, affronta il tema dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo e del rilievo che può avere il principio di proporzionalità espresso dall'articolo 8 della Cedu nell'applicazione in fase esecutiva dell'ordine.
La doverosità dell'ordine di demolizione
La Corte, in primo luogo, si è soffermata sulla doverosità dell'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna, affermando che tale ordine, non solo è appunto, doveroso, ma incide, quale misura...
Giustizia riparativa, per ora relegata a un'architettura normativa astratta
di Fabio Fiorentin - Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Venezia