Distinzione tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato
Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Distinzione con la figura del concorso di persone nel reato.
Il “discrimen” tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti.
•Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 13 maggio 2014 n. 36131
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Distinzione dal concorso di persone nel reato continuato - Criteri.
Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 13 gennaio 2014 n. 933
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Elementi costitutivi - Plurime condotte delittuose in presenza di accorgimenti organizzativi e di complesse modalità operative - Configurabilità del reato associativo - Esclusione - Struttura tendenzialmente permanente - Necessità - Fattispecie.
Non è configurabile il delitto di associazione per delinquere quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato, e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti.
•Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 8 maggio 2013 n. 19783
Reo - Concorso di persone nel reato - In genere - Concorso di persone nel reato continuato e associazione per delinquere - Elementi differenziati.
Il concorso di persone nel reato continuato e l'associazione per delinquere sono entrambi caratteristici di un accordo partecipativo dei soggetti, accordo che però vale a connotare la prima ipotesi solo se delimitato temporalmente prevedendosi la comune esecuzione di determinati illeciti già individuati dai soggetti al momento del raggiungimento di esso conseguendone che il comune programma ideativo si esaurisce nel momento dal raggiungimento dell'accordo e la fase esecutiva in quella della perpetrazione dell'ultimo reato programmato, mentre, se non cronologicamente e numerativamente predeterminati, fatti da porsi in esecuzione essendosi invece previsto il compimento di una serie indeterminata di essi, vale a configurare l'elemento psicologico richiesto per la seconda.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 15 gennaio 1993 n. 383
Reo - Concorso di persone nel reato - In genere - Concorso in reato continuato - Associazione per delinquere - Differenze.
La differenza tra il concorso di persone nel reato continuato e l'associazione per delinquere risiede, indipendentemente dalla natura e dalla specie dei reati voluti, nelle connotazioni dell'accordo partecipativo che, se delimitato nel tempo e nella previsione di fatti specifici, con esaurimento a scopo raggiunto, dà luogo alla prima ipotesi, mentre se proiettato illimitatamente nel futuro, senza predeterminazione cronologica ed operativa, perciò perdurando anche dopo la realizzazione di uno o più tra i delitti-scopo, anche con il sostegno di adeguata organizzazione a base stabile, concertata fra almeno tre soggetti, integra il reato associativo (nell'affermare il principio di cui in massima, la Cassazione ha ritenuto infondato l'assunto di taluni ricorrenti, secondo il quale la previsione di cui all'art. 416 cod. pen. atterrebbe solo alla consumazione di delitti “eterogenei”, di tal che non sarebbe configurabile rapporto associativo, bensì delitto concorsuale continuato nel caso in cui oggetto dell'accordo sia la consumazione ripetuta di delitti della stessa specie).
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 1991 n. 4820