Famiglia

Divieto di pesi e condizioni sulla legittima, calcolo della quota disponibile e principio di intangibilità (quantitativa) della riserva: la ragionata ricognizione della Cassazione.

I legati, se eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, non sono direttamente inefficaci per l'eccedenza ex art. 549 c.c., ma sono soggetti all'azione di riduzione; subordinata all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, se il legato è fatto in favore di estranei. L'individuazione della quota di riserva spettante ai legittimari va fatta sulla base della situazione esistente al momento della apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari. A questi effetti, la rinuncia alla azione di riduzione, la sua prescrizione o la mera inerzia del legittimario nel far valere i propri diritti, sono eventi assimilabili.

di Maurizio Fusco (*)

Il testatore, senza preventiva determinazione delle quote, aveva istituito eredi tre dei quattro figli, distribuendo fra loro il proprio patrimonio, beneficiando altresì il coniuge di un legato in sostituzione di legittima. Veniva poi imposto, a carico di uno dei tre eredi, al quale allo scopo veniva lasciato un locale negozio, il pagamento di una somma di denaro in favore dell'altro figlio non contemplato tra i successori a titolo universale.

Questo il contenuto dell'atto di ultima volontà che ha originato la traiettoria su cui si è dipanato il contenzioso giunto all'attenzione della Cassazione.

Il figlio destinatario della somma di denaro chiedeva la condanna dell'onerato al pagamento; l'erede convenuto, invece, invocava la riduzione della disposizione testamentaria posta a suo carico, in quanto lesiva della propria quota di riserva.

Le tre tematiche trattate vanno segnalate per il notevole rilievo teorico e per i rilevanti precipitati applicativi: il perimetro operativo dell'art. 549 c.c., la modalità di calcolo della quota di riserva (inevitabile il richiamo alle sentenze gemelle delle Sezioni Unite del 2006 di cui infra) ed il principio della intangibilità quantitativa della legittima applicato alle ipotesi di intervento del testatore nella divisione.

La Cassazione passa rapidamente in rassegna le opinioni dottrinarie relative alla sorte dei legati che eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, allo scopo di prendere posizione sui motivi di ricorso dell'erede onerato, che intendeva accreditare la tesi della nullità ex art. 549 c.c. del legato posto a suo carico.

Il legato che eccede la quota disponibile, precisano i Giudici di legittimità, è soggetto alla azione di riduzione e a lui non si applica l'art. 549 c.c.: si tratta, quindi, di disposizione riducibile (non inefficace).

Secondo la lettura maggioritaria il peso e la condizione apposti sulla legittima sarebbero affetti da nullità, sono, quindi, da considerarsi non apposti ed il legittimario può limitarsi a non tenerne conto.

Una considerazione diversa dovrebbe probabilmente farsi per i legati nella ipotesi in cui siano posti specificamente a carico del legittimario istituito nella sola quota di riserva, essendo certo a priori, indipendentemente dalla formazione della massa di calcolo di cui all'art. 556 c.c., che il legato è interamente senza effetto.

Il ricorrente, inoltre, rimproverava alla Corte territoriale di aver fatto una impropria applicazione dell'art. 542 c.c., includendo erroneamente nel novero dei legittimari sia il coniuge beneficiario del legato sostitutivo, sia il figlio escluso dalla cerchia degli eredi.

Per la Cassazione il motivo è palesemente infondato: il legittimario beneficiario del legato ex art. 551 c.c., ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne il supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo dei legittimari al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva. Puntuale, sul punto, il richiamo alle pronunce a Sezioni Unite del 2006 (nn. 13429 e 13524), con le quali è stata avallata la teoria della cristallizzazione o della invariabilità della quota di legittima: "in tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimare ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria, va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari". Merita segnalare che la Cassazione, sul punto, fa un decisivo passo in avanti: "a questi effetti, la rinuncia alla azione di riduzione, la prescrizione della stessa o la mera inerzia (è questa la specificazione rilevante) del legittimario nel far valere i propri diritti, sono eventi assimilabili".

Viene poi messo a fuoco l'altro problema posto dal legato di somma di denaro a carico dell'erede ed in favore del legittimario: i limiti che incontra il testatore nella composizione della quota di riserva.

Il tema, non sollevato dal ricorrente, ben noto in dottrina e nella giurisprudenza della Cassazione, riguarda il rilievo da attribuire al principio di intangibilità quantitativa della legittima. Assai pertinente la ricostruzione del formante giurisprudenziale, avuto riguardo alle ipotesi di partecipazione del testatore alle operazioni divisionali del proprio patrimonio.

La legittima, come oramai noto, è garantita dalla legge nella quantità e non nella quantità, nel valore e non nella specie dei beni che concorrono a formarla. Il testatore può pertanto soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualunque natura: unico limite è proprio il diritto del legittimario di essere soddisfatto con beni ereditari. Ne consegue che il testatore non potrebbe, nell'esercizio delle facoltà pure attribuitegli dagli artt. 733 e 734 c.c., disporre che i diritti del legittimario siano soddisfatti dagli altri eredi con denaro non ereditario. Ne costituisce pacifica eccezione la figura del conguaglio divisionale, utilizzato dal testatore in ipotesi di ineguaglianza delle assegnazioni, in funzione perequativa (si tratterebbe di un legato con funzione divisoria destinato unicamente a facilitare le operazioni di divisione).

Nell'avviarsi alle conclusioni la Cassazione fa luce sulla sanzione di cui all'art. 735 c.c., norma oggetto di robusto e vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale. In ipotesi di divisione del testatore contenente disposizioni per le quali le ragioni del legittimario vadano soddisfatte dagli altri eredi con denaro non ereditario, l'apparato distributivo è affetto da radicale nullità. Viene chiarito che rimane fermo il principio secondo cui il legittimario acquista la quota di riserva mediante l'azione di riduzione, e quindi, con quella azione di nullità, egli deve reclamare in via pregiudiziale la quota ereditaria di riserva, sulla quale quella nullità si fonda (in tal senso Cass., n. 7178/2018).

In tutte i casi in cui il legittimario, sempre in ipotesi di intervento del testatore nella divisione, risulti beneficiario di un lascito avente ad oggetto un diritto di credito, lo stesso ha l'onere di rinunciarvi per poi esercitare l'azione di riduzione. Si tratta, quindi, di un legato che non può formare oggetto di imputazione ex se, al pari di quello in sostituzione di legittima.

La Cassazione precisa che la sanzione dell'art. 735 comma 1 c.c. si giustifica perché il testatore deve far concorrere nella divisione tutti coloro che hanno diritto ad una quota dei beni che vi sono compresi: non solo gli eredi istituiti, ma anche tutti i legittimari. Rilevante la precisazione conclusiva: "deve ritenersi acquisito che la nullità ex art. 735 comma 1 c.c travolge il riparto delle sostanze senza travolgere le disposizioni istitutive". La "nuova" divisione, dunque, preceduta dal vittorioso esperimento dell'azione di restituzione, vedrà l'assegnazione al legittimario di una quota di eredità pari alla riserva, mantenendo tra gli altri eredi la porzione risultante dalle assegnazioni disposte dal testatore (nonostante la comminata nullità, che è riferibile, quindi, al solo segmento attributivo e non si estende al momento istitutivo della divisione).

(*) Studio Legale FGA

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