Civile

Divisione ereditaria: ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni

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di Mario Piselli

In tema di divisione ereditaria, a norma dell'articolo 718 del Cc, ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli successivi. Lo hanno stabilito i giudici della Cassazione con la sentenza n. 11823 depositata l’8 giugno scorso. La seconda sezione della Suprema Corte ha inoltre specificato che tra tali disposizioni si colloca l'articolo 720 del Cc, che disciplina l'ipotesi in cui l'eredità comprenda beni immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intero non possa effettuarsi senza il loro frazionamento: in tali ipotesi detti immobili devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche alle porzioni di più coeredi ove questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione.

In tema di impugnazione - Con la sentenza in questione la Corte ha, in tema di impugnazione, affermato che nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quale erede di altro soggetto, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale, per cui basta un'unica notifica alla stessa dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.

Sui limiti alla proposizione di domande - Inoltre, in tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di ius novorum la deduzione, da parte del convenuto dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova.

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 8 giugno 2015 n. 11823

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