Penale

Dlgs 231, ente responsabile anche se il vantaggio non è quantificato

Secondo la Corte di Cassazione ciò che conta è la sua esistenza

PALAZZO DI GIUSTIZIA PALAZZACCIO PIAZZA CAVOUR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di Sandro Guerra

L’assenza di una quantificazione esatta di un vantaggio economicamente apprezzabile, purché certo nella sua esistenza, non è sufficiente a escludere la responsabilità dell’ente. Lo ha chiarito la quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 18410 depositata il 15 maggio 2025. Condannato per l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 25-septies del Dlgs 231/2001 in relazione al delitto di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza...