Civile

Dlgs 231, meno interdittive per le imprese che operano in stabilimenti strategici

Il Dl 2/2023 amplia i casi in cui il giudice può disporre la prosecuzione dell’attività e l’affidamento a un commissario

di Marco Pauletti

Ancora modifiche alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle società: a seguito delle nuove norme volte a garantire le industrie di interesse strategico, introdotte dal Dl 2/2023 sono stati infatti previste anche alcune novità sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (Dlgs 231/2001).

Affidamento al commissario

Viene introdotta una nuova lettera b-bis) all’articolo 15 del ripetuto Dlgs 231/2001 al fine di ampliare la casistica delle condizioni per le quali, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente mediante affidamento ad un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Ma tale possibilità riguarda esclusivamente le ipotesi in cui l’attività sia svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale. Inoltre per le imprese che, dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all’applicazione della sanzione, sono state ammesse all’amministrazione straordinaria, la prosecuzione dell’attività è affidata al commissario già nominato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ciò, al fine di salvaguardare l’attività dell’ente a seguito del commissariamento giudiziale.

L’alternativa alla misura interdittiva

Coerentemente con la precedente modifica con riferimento alle misure cautelari applicabili all’ente viene previsto (mediante un nuovo periodo al comma 3 dell’articolo 45) che il Commissario giudiziale debba essere sempre nominato, in luogo dell’applicazione della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale. In questo modo si tutela maggiormente l’impresa durante la fase cautelare, evitando che si applichi una misura più gravosa e disponendo in modo perentorio che si possa proseguire l’attività d’impresa, qualora ritenuta d’interesse strategico nazionale, mediante l’intervento di un commissario giudiziale.

L’adozione del modello

Con l’aggiunta di un nuovo comma (1 bis) all’articolo 17 del Dlgs 231/2001, si prevede che le sanzioni interdittive non possano essere applicate, qualora pregiudichino la continuità delle attività di interesse strategico nazionale. È necessario però, che l’ente dimostri di aver eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l’adozione e l’attuazione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Aumentano, in questo modo, le condizioni per cui, ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, quelle interdittive non si applicano prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

L’idoneità del modello

In futuro, il Modello organizzativo si considera idoneo a prevenire reati allorché, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, il necessario bilanciamento tra esigenze di continuità dell’attività produttiva e salvaguardia dell’occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. Questo per le imprese si traduce in una maggior attenzione nella attività di analisi dei rischi, legati all’attività concretamente svolta

Sequestro

Quando si procede a un sequestro anche in base al Dlgs 231/2001, degli stabilimenti industriali (o parti di essi) dichiarati di interesse strategico nazionale, il giudice può disporre la prosecuzione dell’attività mediante un amministratore giudiziario, dettando le prescrizioni necessarie utili a bilanciare due esigenze: la continuità aziendale da un lato, la salvaguardia dell’occupazione e la sicurezza sul posto di lavoro dall’altra. Tuttavia, tale previsione non si applica quando dalla prosecuzione possa derivare un concreto pericolo per la salute, l’incolumità pubblica o la sicurezza.

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