Civile

Domanda di protezione internazionale e scarsa credibilità del richiedente

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Immigrazione – Protezione internazionale – Rigetto della domanda – Scarsa credibilità del richiedente – Esclusione.
Illegittimo il rigetto della domanda di protezione umanitaria motivata esclusivamente sulla base della complessiva inattendibilità del racconto del richiedente inidoneo a dare adeguata contezza di uno sradicamento qualificato nel territorio d'origine tale da profilare una specifica situazione di vulnerabilità in caso di rientro. Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente non può precludere la valutazione su base oggettiva da parte del giudice delle circostanze che determinano una situazione di vulnerabilità integrandola eventualmente con le allegazioni del richiedente. (Nel caso di specie il giudice di merito avrebbe dovuto valutare comparativamente l'esistenza di un lavoro a tempo indeterminato dello straniero in Italia e la situazione cui incorrerebbe in caso di rientro nel Paese di origine in relazione ivi presente in tema di compromissione dei diritti umani fondamentali).
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 aprile 2020 n. 8020

Straniero - Protezione internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del richiedente ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato - Esame di ulteriori profili ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria - Necessità.
Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di "vulnerabilità", da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 18 aprile 2019 n. 10922

Straniero - Protezione internazionale e umanitaria - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione.
In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 novembre 2017 n. 26921

Straniero - Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente – Credibilità – Mancanza di riscontri obiettivi - Poteri istruttori "ex officio" del giudice - Necessità - Fattispecie.
In tema di protezione sussidiaria, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell'esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l'obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l'attualità del timore di danno grave dedotto. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria, avendo il tribunale ritenuto, senza alcun approfondimento istruttorio, che il timore di danno grave dedotto dal richiedente fosse esclusivamente soggettivo in quanto privo di riscontri obiettivi, e il pericolo non fosse più attuale.)
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 25 luglio 2018 n. 19716

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