Domanda sull’assegno anche in giudizio successivo allo scioglimento del vincolo
La dichiarazione di inammissibilità della domanda per il riconoscimento dell' assegno di divorzio, proposta nel giudizio relativo allo scioglimento del vincolo, non impedisce di riproporla in un giudizio separato, anche se non sono sopravvenuti fatti nuovi. La pronuncia non è, infatti, idonea a produrre giudicato, perché impedisce nel rito l'esame nel merito della domanda. La Cassazione, con la sentenza 17102, accoglie la tesi della ricorrente che riteneva di avere diritto ad una seconda chance, dopo che la sua istanza per avere il mantenimento dall'ex coniuge era stata giudicata tardiva nel giudizio di divorzio. Per la Corte d'appello, vista la mancata tempestività, la richiesta, proposta in via autonoma, doveva essere sostenuta da fatti nuovi. Circostanza che, nello specifico mancava. Il mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte della ex moglie era già nota e la sopravvenuta malattia non era utile a modificare le condizioni patrimoniali visto che non incideva su una capacità di guadagno. La Cassazione, arriva ad una diversa conclusione, valorizzando il carattere autonomo della domanda per la corresponsione di un assegno periodico di divorzio, rispetto a quella di scioglimento del matrimonio. Per questo anche se non avanzata ritualmente può essere proposta in un giudizio successivo, senza che questa possibilità sia ostacolata dall'intervenuta pronuncia di scioglimento del vincolo. E a prescindere dall'esistenza di fatti nuovi.
Corte di cassazione – Sezione I – Sentenza 26 giugno 2019 n.17102