Civile

Donazione con dispensa dall’imputazione, quando scatta la revoca

La Corte di cassazione, sentenza n. 3352 deposita oggi, chiarisce che un successivo testamento, se compatibile, non è sufficiente, dovendo la revoca essere espressa

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di Francesco Machina Grifeo

Arrivano i chiarimenti della Cassazione su di un istituto successorio non molto in voga. Si tratta della donazione in conto disponibile, nel caso a favore di uno dei figli, con dispensa però dall’imputazione. In altre parole, la donazione produce un accrescimento della legittima. Ed è sì revocabile da parte del donante a patto però che la nuova volontà venga espressa chiaramente. Non basta dunque, per esempio, indicare in un successivo testamento che la disponibile andrà a un altro figlio, se le disposizioni restano compatibili e possono vivere entrambe. La Seconda sezione civile, sentenza n. 3352 depositata oggi, ha così accolto il ricorso del figlio a cui era stata accordata la donazione senza annotazione nonostante un successivo testamento indicasse come destinataria della disponibile un’altra figlia.

“La donazione in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione – spiega la Corte - è attribuzione che si aggiunge a quanto spetta al beneficiario a titolo di legittima, per cui l’intento del donante ereditando è quello di conferire al donatario un vantaggio ulteriore, che si concreta nell’esenzione dall’imputazione; con la dispensa dall’imputazione, disciplinata dall’art. 564 co. 2 cod. civ., il legittimario trattiene la donazione e in più ha diritto a ottenere la sua quota di legittima intera e non decurtata dalla donazione”. Essa dunque crea a favore del beneficiario una “posizione di indiscutibile vantaggio, consentendogli di limitare o, addirittura, di escludere l’efficacia delle liberalità disposte in favore di altri legittimari e di conservare le proprie”. Essa insomma comporta “l’espansione della legittima, in quanto ha l’effetto di accrescere la quota riservata al legittimario”. Quindi se si dice che tale donazione “si incorpora nella quota di legittima aumentandone il valore, meglio si spiega come tale disposizione si sottragga all’azione di riduzione”.

Inoltre, anche nel caso in cui sia contenuta nella donazione, la dispensa dall’imputazione mantiene la sua natura di atto unilaterale di ultima volontà sempre revocabile in forza del principio posto dall’art. 671 cod. civ., senza assumere struttura bilaterale così da potere essere sciolta solo per mutuo consenso. Diversamente, ci si dovrebbe porre la questione del configurarsi di un patto successorio istitutivo.

L’errore commesso dalla Corte d’appello dunque è consistito nell’avere ritenuto che i successivi testamenti avessero “annullato” la precedente dispensa dall’imputazione. Al contrario, dopo avere verificato che i testamenti non revocavano in modo espresso l’atto di donazione, il Collegio “avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della mancanza di revoca della dispensa dell’imputazione e procedere alla decisione tenendo conto del fatto che la donazione a favore del figlio era stata eseguita in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione”.

Del resto, attribuire per testamento la disponibile a un erede non è incompatibile né letteralmente né logicamente con la precedente attribuzione della donazione in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione a favore di altro soggetto. Inoltre, la Corte d’appello non ha neppure ravvisato una incompatibilità materiale tra la dispensa dall’imputazione contenuta nella donazione a favore del figlio con l’attribuzione della quota disponibile nei successivi testamenti alla figlia, tale da rendere di fatto impossibile la contemporanea esecuzione delle diverse disposizioni e da giustificare l’applicazione dell’art. 682 cod. civ.

In definitiva la Suprema corte afferma il seguente principio di diritto: “La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 cod. civ. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile”.

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