Doni prenuziali: soggetti ai requisiti di forma e sostanza previsti dal codice
Contratto - Requisiti - Forma e sostanza - Promessa di matrimonio - Doni prenuziali - Art. 80 c.c. - Donazione indiretta immobiliare
I doni tra fidanzati, di cui all'art. 80 c.c, non sono equiparati né alle liberalità in occasione di servizi né alle donazioni fatte in segno di riconoscenza per i servizi resi dal donatario, né alle liberalità d'uso. Costituiscono vere e proprie donazioni e pertanto soggette ai requisiti di forma e sostanza previsti dal codice e possono essere integrate anche da donazioni immobiliari, comprese le donazioni indirette. Ai fini dell'azione restitutoria, bisogna accertare che i doni siano stati fatti " a causa della promessa di matrimonio e che vengano giustificati da tale fatto.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, Ordinanza del 25 ottobre 2021, n.29980
Donazione - Cose mobili di modesto valore - Doni fra fidanzati
In caso di rottura del fidanzamento, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni - che l'art. 80 cod. civ. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale - è la circostanza che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, né di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, sentenza dell'8 febbraio 1994, n. 1260
Matrimonio - Civile - Promessa - Doni
I doni tra fidanzati non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice. Peraltro, la modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante, fa sì che il trasferimento si perfezioni legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera "traditio".
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, sentenza dell'8 febbraio 1994, n. 1260
Donazione - Indiretta - In genere - Preliminare di vendita immobiliare - Qualità di promissario acquirente e possessore in via anticipata assunta da persona diversa dalla persona pagante il prezzo
Qualora un preliminare di vendita immobiliare, nel quale la qualità di promissario acquirente e di possessore in via anticipata del bene da trasferire venga assunta da persona diversa da quella che provvede al versamento del corrispettivo, sia ricollegabile ad un accordo trilaterale, rivolto a conseguire, con la partecipazione del promittente venditore, una donazione indiretta in favore di detto promissario da parte di chi esegue il pagamento, il sopravvenuto venir meno della "causa donandi" (nella specie, trattandosi di donazione in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) determina la caducazione della suddetta attribuzione patrimoniale, e quindi anche del diritto di godere il bene in vista della stipulanda compravendita definitiva, ma non incide sull`efficacia del rapporto fra il promittente venditore ed il donante, il quale viene a porsi nella qualità di effettivo promissario.
Daspo sportivo: il termine per il deposito di memorie difensive e per l’accesso agli atti
a cura della Redazione Diritto
Per l’intervento del Fondo di garanzia è necessaria la prova del veicolo non identificato
a cura della Redazione Diritto