Rassegne di Giurisprudenza

Doni prenuziali: soggetti ai requisiti di forma e sostanza previsti dal codice

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Contratto - Requisiti - Forma e sostanza - Promessa di matrimonio - Doni prenuziali - Art. 80 c.c. - Donazione indiretta immobiliare

I doni tra fidanzati, di cui all'art. 80 c.c, non sono equiparati né alle liberalità in occasione di servizi né alle donazioni fatte in segno di riconoscenza per i servizi resi dal donatario, né alle liberalità d'uso. Costituiscono vere e proprie donazioni e pertanto soggette ai requisiti di forma e sostanza previsti dal codice e possono essere integrate anche da donazioni immobiliari, comprese le donazioni indirette. Ai fini dell'azione restitutoria, bisogna accertare che i doni siano stati fatti " a causa della promessa di matrimonio e che vengano giustificati da tale fatto.

• Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, Ordinanza del 25 ottobre 2021, n.29980


Donazione - Cose mobili di modesto valore - Doni fra fidanzati

In caso di rottura del fidanzamento, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni - che l'art. 80 cod. civ. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale - è la circostanza che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, né di pubblicità  della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio.

• Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, sentenza dell'8 febbraio 1994, n. 1260

 

Matrimonio - Civile - Promessa - Doni

I doni tra fidanzati non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice. Peraltro, la modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante, fa sì che il trasferimento si perfezioni legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera "traditio".

• Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, sentenza dell'8 febbraio 1994, n. 1260

 

Donazione - Indiretta - In genere - Preliminare di vendita immobiliare - Qualità di promissario acquirente e possessore in via anticipata assunta da persona diversa dalla persona pagante il prezzo

Qualora  un  preliminare di vendita immobiliare, nel quale la qualità di promissario  acquirente e di possessore in via anticipata del bene da trasferire  venga  assunta  da persona diversa da quella che provvede al versamento del  corrispettivo,  sia  ricollegabile  ad un accordo trilaterale, rivolto a conseguire,  con  la  partecipazione del promittente venditore, una donazione indiretta  in  favore di detto promissario da parte di chi esegue il pagamento,  il sopravvenuto venir meno della "causa donandi" (nella specie, trattandosi  di  donazione  in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) determina  la  caducazione della suddetta attribuzione patrimoniale, e quindi anche  del  diritto di godere il bene in vista della stipulanda compravendita definitiva,  ma  non  incide  sull`efficacia  del rapporto fra il promittente venditore  ed  il donante, il quale viene a porsi nella qualità  di effettivo promissario.