Famiglia

Dopo-di-noi, sui beni in trust niente imposta di successione

Pagina a cura di Adriano Pischetola

Con la legge n. 112 del 22 giugno 2016 , il legislatore ha affrontato la tematica della grave disabilità (il cosiddetto dopo-di-noi), e cioè di quella disabilità, come si evince dall’articolo 3 della legge 104/1994, che consista in una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Quando tale minorazione, singola o plurima, sia tale da ridurre l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, si parla di disabilità «grave».

In forza della legge n. 112 si è inteso predisporre misure di assistenza, di cura e di protezione nel superiore interesse delle persone con tale forma di disabilità, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. Tali misure sono volte anche ad evitare l’istituzionalizzazione di tali persone.

Tali misure, nell’intendimento del legislatore, si reputano realizzabili anche attraverso la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

È di rilievo, al riguardo, lo speciale trattamento tributario riservato dalla legge a siffatte fattispecie. Segnatamente:

i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile ovvero destinati a fondi speciali disciplinati come sopra detto in favore delle persone con disabilità grave (secondo i canoni della legge 104/1992) sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni;

in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono anch’essi della medesima esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;

al di fuori della predetta ipotesi sub 2), in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, il trasferimento del patrimonio (che residui e risulti per ipotesi non del tutto utilizzato a favore del beneficiario venuto a mancare) è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in considerazione dell’(eventuale) rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra il disponente o il fiduciante e i destinatari del patrimonio residuo;

ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali sopra detti ovvero dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile, istituiti per le finalità sopra illustrate, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;

gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall’imposta di bollo;

in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali i comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi;

alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali si applicano talune detrazioni e deduzioni fiscali, sino al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100mila euro annui.

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