Amministrativo

Dopo l'emersione del lavoratore irregolare scatta il normale iter per il permesso di soggiorno dei subordinati

Le due discipline sono consequenziali e il titolo va rilasciato entro 60 giorni dalla convocazione per i rilievi dattiloscopici

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di Paola Rossi

La decisione del Tar Salerno n. 1307/2023 precisa i rapporti tra le due discipline dell'emersione dal lavoro irregolare e quella del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. E in particolare sul termine entro cui l'amministrazione deve dare riscontro sull'istanza presentata dallo straniero per ottenere il titolo per lavorare regolarmente in qualità di dipendente. I giudici amministrativi affermano che si applica l'articolo 5, comma 9, del Dlgs 286/1998 che impone l'attivazione dell'amministrazione dalla data di ricevimento dell'apposito "kit" inviato dal lavoratore riguardato dall'emersione con esito positivo.

La disciplina relativa all'emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all'articolo 103 del Dl 34/2020, è di fatto strumentale al rilascio del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. E, infatti, afferma la decisione del Tar che una volta concluso il procedimento di emersione dal lavoro irregolare, non vi sono ragioni per escludere l'applicazione delle regole ordinarie in materia di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato previste dal Dlgs n. 286 del 1998.

Il termine di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è - ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Dlgs 286/1998 - di sessanta giorni, decorrenti dalla data in cui il richiedente è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici a seguito della regolare convocazione in questura dello straniero.

Il ricorso
Il ricorrente aveva chiesto ch fosse accertata l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondata sulla positiva definizione di un'istanza di emersione del lavoro irregolare.

Sull'individuazione del dies a quo del decorso del termine il Tar parte dal fatto che il procedimento avviato con l'istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell'interesse di una persona di cittadinanza straniera deve essere chiuso nel termine di 180 giorni. E, una volta concluso il peculiare procedimento previsto dall'articolo 103 del Dl n. 34 non c'è motivo di escludere l'applicazione delle regole ordinarie in materia di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato previste dal Dlgs n. 286.

Quindi la disciplina speciale per l'emersione del lavoro irregolare mira a consentire allo straniero di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa effettuazione da parte della Questura delle medesime verifiche previste per tutte le altre ipotesi disciplinate dal regime ordinario. Non scatta alcuna deroga del regime ordinario a causa della derivazione dall'iter di emersione.

Il sistema che ne deriva impone dunque di affermare che esiste uno scarto temporale tra la presentazione del kit presso l'Ufficio postale e il ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente, che è necessariamente coincidente con il giorno della convocazione in questura per la dovuta identificazione, ossia il dies a quo entro cui va data risposta alla domanda di permesso di soggorno. È ragionevole far decorrere il termine per il compimento dell'attività istruttoria non da un momento antecedente rispetto a quello in cui l'amministrazione può in concreto esercitare la funzione accertativa cui è chiamata.

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