Responsabilità

Dubbi su conducente e trasportato: alla guida si presume il proprietario

L’indicazione dei giudici se non è possibile ricostruire la posizione delle persone. Per superare la presunzione occorre dimostrare che il terzo era al volante. Per la Cassazione l’azione del passeggero in base all’articolo 141 non si applica se è coivolto un solo veicolo

di Maurizio Hazan

Per decidere sul risarcimento del danno a seguito di un incidente stradale, se non è possibile dimostrare chi fosse alla guida e chi trasportato, si presume che il conducente fosse il proprietario del mezzo di trasporto o chi ne deteneva la disponibilità. È questa l’indicazione data dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 30723 del 19 ottobre 2022, si è pronunciata su un caso tragico, in cui entrambe le persone a bordo del veicolo erano morte.

La vicenda

Nel caso esaminato, la richiesta risarcitoria formulata dagli eredi di una delle due vittime, nella sua asserita veste di terzo trasportato, era stata respinta, nelle precedenti fasi di merito, perché gli attori non avevano fornito la prova, che loro incombeva, del fatto che il defunto fosse davvero a bordo del veicolo in qualità di trasportato.

Non solo. Per i giudici non era stato neanche provato che si trattasse di un vero e proprio sinistro della circolazione stradale, in quanto tale coperto dall’assicurazione obbligatoria della Rca.

Nei fatti, i due si erano fermati con l’auto in prossimità di un molo, ma il veicolo si è mosso senza che loro se ne siano accorti ed è scivolata in acqua. La drammatica particolarità dell’evento aveva in effetti reso impossibile stabilire se la vittima potesse considerarsi davvero “il trasportato”, posto che il veicolo, inizialmente fermo, era scivolato per inerzia in mare perché lasciato privo di controllo dagli occupanti. Il sinistro si sarebbe dunque verificato per un utilizzo incauto e negligente del veicolo, estraneo al paradigma oggettivo della circolazione e senza che comunque i ricorrenti fossero stati in grado di chiarire se tra le due vittime una potesse qualificarsi come trasportata e una invece come conducente.

Dopo che la domanda è stata respinta nei due gradi di merito, gli attori hanno presentato ricorso in Cassazione.

Veicolo fermo

La Cassazione ha anzitutto chiarito che quel sinistro, pur nella sua anomalia, deve farsi rientrare nell’amplissimo concetto di circolazione stradale, disciplinato dall’articolo 2054 del Codice civile. Concetto che, come affermato dalle Sezioni unite (si veda, per tutte, Cassazione 8620 del 2015) include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata.

Prova del trasporto

La Suprema corte si interroga poi su cosa debba accadere qualora, come nel caso in oggetto, non sia possibile stabilire chi avesse il governo del mezzo e chi invece si trovasse a bordo del veicolo in qualità di passeggero. Si pensi al caso in cui tutti gli occupanti del veicolo siano deceduti e non si riesca a ricostruire la posizione degli occupanti all’interno dell’abitacolo al momento del sinistro.

La Cassazione conferma che è onere dell’attore (lo stesso trasportato, se sopravvissuto, o i suoi eredi) fornire la prova del trasporto, come fatto storico, e dunque che altri stessero conducendo il mezzo al momento dell’incidente. Ma questa prova può essere data agevolmente avvalendosi di una presunzione: quella per cui una volta accertato che tra gli occupanti del veicolo vi fosse il proprietario (o colui il quale ne detenesse la disponibilità) può ritenersi, secondo l’id quod plerumque accidit, che quello stesso soggetto ne fosse anche il conducente (o meglio colui il quale doveva rispondere del governo del mezzo in base all’articolo 2054 del Codice civile anche in caso di sua fermata). Si tratta di una presunzione relativa e certamente vincibile, ma sufficientemente grave precisa e concordante da bastare, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la qualifica del trasportato in capo al soggetto del cui risarcimento si tratta.

Le conseguenze

La decisione del merito è stata dunque cassata, per non aver fatto corretta applicazione di questi principi.

Peraltro, questo meccanismo probatorio dovrebbe valere anche “a contrario”, nelle non infrequenti ipotesi in cui sia il proprietario (o il “titolare”) del veicolo a qualificarsi come trasportato al momento del sinistro (o i suoi eredi lo qualifichino come tale). In questo caso, per superare la forza della presunzione di cui sopra, gli attori dovrebbero fornire la rigorosa prova positiva del fatto che alla guida del veicolo vi fosse un conducente diverso dal soggetto che, pur avendo la disponibilità del mezzo, al momento del sinistro vi stesse a bordo come passeggero.

La sentenza in commento, poi, è chiara nel precisare che tali regole probatorie valgono tanto nel caso in cui il danneggiato abbia agito in base all’articolo 141 del Codice delle assicurazioni, quanto in quello in cui egli abbia promosso un’azione ordinaria fondata sull’articolo 144. Al riguardo, la Cassazione è piuttosto netta nel sostenere (sia pure incidentalmente) che la tutela rafforzata del terzo trasportato prevista dall’articolo 141 sia invocabile soltanto in caso di scontro tra due veicoli, mentre nel caso in cui il sinistro si sia verificato senza il coinvolgimento di altri mezzi il trasportato non potrebbe che avvalersi dell’articolo 144. Si tratta di una presa di posizione che sembra anticipare la decisione che sul punto sarà prossimamente resa dalle Sezioni unite, già da tempo chiamate a pronunciarsi proprio sul rapporto tra le due diverse azioni di cui il terzo oggi dispone e sul loro perimetro oggettivo e soggettivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©