Le modificazioni rispetto al decreto legge hanno riguardato l'introduzione, nel corpo dell'articolo 314 bis del Cp, del comma 2, mediante il quale la nuova condotta incriminata viene punita con la [maggiore] pena della reclusione da sei mesi a quattro anni allorquando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.
L'articolo 9 della legge 8 agosto 2024 n. 112 (pubblicata sulla "Gazzetta ufficiale" n. 186 del 9 agosto 2024 ed entrata in vigore il 10 agosto 2024) ha convertito, con modificazioni, l'articolo 9 del decreto legge 4 luglio 2024 n. 92 (si veda per il testo originario e per una prima analisi del provvedimento «Guida al Diritto» n. 29/2024, pagina 76 e seguenti), così inserendo definitivamente nel nostro ordinamento il nuovo articolo 314-bis del Cp, con il quale si è introdotta una nuova fattispecie...
Argomenti
I punti chiave
- Modifiche al codice penale (Dl n. 92/2024, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 112/2024, articolo 9)
- Le modifiche in sede di conversione
- Il rapporto con il peculato
- I rapporti con l'abrogato abuso d'ufficio
- Una possibile ricostruzione della portata del nuovo reato
- Una prima conclusione
Istituti di pena: bilanci e riflessioni per mettere mano a riforme urgenti
di Fabio Fiorentin - Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Venezia