È concorso "pieno" quando l'evento diverso cagionato non solo sia stato previsto ma anche accertato
La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario
ex articolo 110 del codice penale, se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo
ex articolo 116 del codice penale, nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. Così la Cassazione con la sentenza 2 gennaio 2020 n. 4 in una fattispecie nella quale correttamente erano state contestate anche al correo, a titolo di concorso morale, le lesioni provocate materialmente dall'altro correo alla vittima.Risultava dimostrato, infatti, che l'azione era stata programmata per realizzare il sequestro di persona della vittima, per indurla a confessare un furto, e, dinanzi alla resistenza opposta dalla vittima, l'evoluzione dell'azione criminosa era uno sviluppo del quale i compartecipi avevano quantomeno accettato il rischio, considerando le modalità violente della condotta - posta in essere attivamente da entrambi i correi - diretta a sequestrare la persona offesa, costringendolo a salire sull'auto; sicché le lesioni personali erano state, appunto, correttamente ascritte, a titolo di concorso morale, anche al correo, diverso dall'autore materiale delle stesse.
In tema di concorso di persone nel reato - È affermazione pacifica quella secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe (cosiddetto "concorso anomalo") richiede, innanzitutto, l'adesione di tutti a un reato concorsualmente voluto e un evento diverso che costituisce altro reato, voluto e cagionato certamente da uno dei concorrenti nel reato voluto da tutti; si richiede, inoltre, un rapporto di causalità psichica tra la condotta dei compartecipi che hanno voluto solo il reato concordato e l'evento diverso voluto e cagionato da altro concorrente. Occorre, cioè, che il reato diverso deve potersi rappresentare, nei suoi elementi essenziali, alla psiche del concorrente, come sviluppo logicamente prevedibile e possibile del reato concordato e voluto.
Da ciò consegue il fatto che, qualora l'evento diverso, materialmente cagionato da uno dei concorrenti, non sia rimasto nella sola prevedibilità, ma sia stato ragionevolmente non solo previsto concretamente, ma anche accettato come rischio pur di realizzare l'obiettivo concordato da tutti, si versa non nell'ipotesi del "concorso anomalo", ma in quella del concorso "pieno", atteso il significativo contributo di rafforzamento "morale" all'azione criminosa dell'autore materiale, "appoggiato" dalla consapevole condotta del concorrente nel reato voluto rispetto alla realizzazione dell'evento diverso materialmente posto in essere dal predetto autore di tale reato. In questa ottica ricostruttiva, è altrettanto pacifico l'assunto secondo cui la responsabilità del compartecipe può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave, voluto e cagionato da uno dei concorrenti nel reato voluto da tutti, si presenti come "evento atipico", dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità, idoneo a escludere il nesso di causalità.
Cassazione – Sezione V penale - Sentenza 2 gennaio 2020 n. 4