Penale

È falso in atto pubblico la mendace attestazione della revisione annuale dei cronotachigrafi

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di Paola Rossi

L'attestazione dell'avvenuta revisione annuale del cronotachigrafo è un atto pubblico e non un certificato amministrativo. Questo il primo principio affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 18553/16, depositata ieri. L'altro principio è che - in questo tipo di attività - possiede la qualità di pubblico ufficiale non solo il capotecnico della motorizzazione civile, addetto alle pratiche di revisione, ma anche il proprietario, l'amministratore o il collaboratore di un'officina autorizzata alla revisione delle auto. Per cui la non veridicità dell'attestazione di avvenuta revisione è una condotta che si inquadra nell'articolo 476 del codice penale, cioè falsità materiale in atto pubblico, e non nell'articolo 477 dello stesso codice, cioè falsità materiale in certificazione amministrativa.

Atti pubblici e certificazioni amministrative - Il ricorso, respinto con condanna alle spese, puntava appunto a far riqualificare il reato nella seconda fattispecie che prevede pene di gran lunga inferiori. I giudici di legittimità fanno notare che l'attestazione dell'avvenuta revisione ha di per sé un valore probatorio documentando l'avvenuto compimento dell'attività demandata dalla legge al soggetto delegato. Qui la differenza con le certificazioni amministrative che sono invece espressione di un'attività che trae la sua efficacia probatoria da atti pubblici preesistenti.

L'inquadramento del falso - Quindi la Cassazione trova congrua la condanna, confermata nei due gradi di merito, per il reato di cui agli articoli 476 e 482 «a fronte dell'accertamento di una consapevole e cosciente formazione di un atto pubblico falso». Nel caso specifico la condanna veniva anche aggravata dalla continuazione ex articolo 81 del Codice penale. Si tratta, infatti, della formazione di quattro falsi fogli di revisione annuale di cronotachigrafi. Costruiti sulla base di un unico documento originale poi alterato. La natura di atto pubblico viene affermata dalla Cassazione al di là del fatto che non sia un allegato ad altro documento come la carta di circolazione. Perché, dicono i giudici, è comunque pacifico che chi procede all'attestazione debba necessariamente compiere una verifica diretta del mezzo o dell'apparecchio. E non comporta nessuna scusante della mancata verifica fattuale il riferirsi al contenuto di atti precedenti, che costituiscono un mero antecedente storico.

Corte di Cassazione - Sezione V penale - Sentenza 4 maggio 2016 n. 18553

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