Società

È legittima l'intrasferibilità parziale delle azioni e delle quote

Lo ha stabilito il Consiglio Notarile di Milano, Commissione società, con la massina n. 201 del 5 luglio 2022

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di Emanuele Stabile

"Le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che vietano il trasferimento parziale delle azioni o della partecipazione del socio alienante – e che quindi subordinano il trasferimento alla condizione che il socio alienante trasferisca tutte le azioni o l'intera partecipazione di cui è titolare – sono legittime e non integrano un "divieto" di alienazione, ai sensi dell'artt. 2355-bis, comma 1, c.c., né un'ipotesi di "intrasferibilità" delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 2469, comma 2, c.c.
Pertanto: (i) nelle s.p.a., la loro introduzione nello statuto dà luogo alla causa legale di recesso di cui all'art. 2437, comma 2, lett. b), c.c., ove lo statuto non disponga diversamente; (ii) nelle s.r.l., esse non danno luogo al diritto di recesso, né ai sensi dell'art. 2469, comma 2, c.c., né al momento della loro introduzione nello statuto, non essendo contemplata tale fattispecie tra le cause legali di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.".


Lo ha stabilito il Consiglio Notarile di Milano, Commissione società con la massina n. 201 del 5 luglio 2022.

Il Consiglio Notarile si è interrogato sull'annosa e controversa questione dell'ammissibilità delle clausole statutarie che vietano il trasferimento parziale delle partecipazioni di società per azioni (Spa) e a responsabilità limitata (Srl). Tali clausole possono pure consentire che, "fermo restando il divieto di alienazione parziale", la partecipazione sia acquistabile (contestualmente) da uno o più soggetti. Siffatte pattuizioni si propongono di evitare sia un disinvestimento parziale da parte del socio, sia l'eccessivo frazionamento delle partecipazioni sociali.

La questione si pone diversamente per la Spa e la Srl.
Per quest'ultima, l'art. 2469, comma 2, c.c. ammette l'intrasferibilità (totale) delle quote. Di conseguenza, in base ad un argomento logico, è ammissibile anche l'intrasferibilità parziale delle stesse.

La massima 152 del 17 maggio 2016 del Consiglio Notarile di Milano, inoltre, aveva affermato la legittimità di un divieto "temporaneo" alla trasferibilità delle quote e la recente massima in commento afferma che "tali considerazioni possono essere pari pari ripetute per le clausole in esame".
Per di più, le clausole che vietassero il trasferimento parziale delle quote e non consentissero la loro cessione a più soggetti, imporrebbero un'indivisibilità delle partecipazioni.

Ora, da un lato, la normativa tace sulla divisibilità delle quote di Srl e tale silenzio è stato interpretato come divisibilità delle stesse; dall'altro, le clausole che impongono l'indivisibilità "anche assoluta" delle partecipazioni sono ritenute ammissibili . Tale argomento di tipo sistematico depone a favore della legittimità delle pattuizioni che impongano l'intrasferibilità "parziale" delle quote.

Per le Spa, l'art. 2355-bis c.c. stabilisce che lo statuto può sottoporre a "particolari condizioni" il trasferimento delle partecipazioni e può addirittura vietarne la circolazione, ma solo per 5 anni dalla costituzione della società.

Ebbene, "sulla base di ragionamenti analoghi a quelli svolti in tema di intrasferibilità parziale di partecipazioni di s.r.l.", le clausole in parola non rientrano in tale fattispecie dell'art. 2355-bis c.c. che vieta radicalmente la circolazione delle azioni. Le clausole in commento, invece, ammettono la cessione delle partecipazioni, seppur in forma unitaria. Ne discende che il predetto limite temporale di 5 anni è inapplicabile all'intrasferibilità "parziale" delle azioni.
Tale limite alla circolazione delle azioni, inoltre, è coerente anche con la maggiore autonomia statutaria che anima la riforma del diritto societario del 2003.

La massima s'interroga pure se l'intrasferibilità parziale delle azioni introduca sostanzialmente una nuova unità di misura della partecipazione del socio di Spa. La risposta è che l'unità minima, e indivisibile, del capitale sono pur sempre le azioni "a prescindere dal fatto che il medesimo socio non possa trasferirle se non tutte insieme". E ancora "si può dire che ciascuna azione – anche in presenza di una clausola di intrasferibilità parziale – mantiene la sua rilevanza "strutturale" di unità standard delle partecipazioni sociali, mentre la clausola di intrasferibilità agisce solo sul piano della circolazione delle azioni, senza snaturarne le caratteristiche essenziali e tipologiche".
Non sussiste, quindi, alcuna lesione del principio di uguaglianza che governa le azioni ex art. 2348 c.c.

Le limitazioni alla trasferibilità delle partecipazioni incidono pure sul diritto di recesso del socio di Srl o Spa.
Laddove, infatti, tale clausola fosse inserita dopo la costituzione dell'ente con una modifica statutaria, il socio di società per azioni, che non abbia concorso alla relativa deliberazione, avrebbe il diritto di recedere ex art. 2437, comma 2, let. b) c.c.
Il socio di società a responsabilità limitata, invece, non dispone del menzionato diritto poiché esso compete solo al socio che rischi di non poter alienare la propria partecipazione, mentre la clausola di intrasferibilità parziale consente la cessione, seppur dell'intera quota. Lo statuto, tuttavia, può prevedere il diritto di recesso "per divieti parziali di alienazione".

In conclusione, alla luce di quanto detto, le clausole d'intrasferibilità parziale delle partecipazioni di società per azioni e a responsabilità limitata sono ammissibili.

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