Penale

È sfruttamento la violazione di prescrizioni minime

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di Alberto Cisterna

Come per il vecchio conio del 2011, anche la nuova disposizione evidenzia la rilevanza delle condizioni verso cui la manodopera in nero viene avviata. E ciò avviene per entrambi i reati descritti dal nuovo articolo: mentre nel caso del numero 1 il reclutamento, come visto, è orientato dallo «scopo di destinare (la manodopera) al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori», nell'ipotesi di cui al numero 2 il committente in nero deve sottoporre «i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».

Le condizioni di sfruttamento - La legge 199/2016 è intervenuta, comunque, anche sui cosiddetti “indici di sfruttamento, ossia della tipizzazione degli elementi modali attraverso cui è possibile rilevare la condizione di grave maltrattamento dei lavoratori, correggendo le disposizioni del 2011 che apparivano meno calibrate sulla realtà del caporalato ed adeguate, quindi, a contrastarlo.

Costituisce, allora, indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: «1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato». Le modifiche apportate rispetto alla norma abrogata sono entrambe significative: la sostituzione del termine «sistematica» con il più proprio «reiterata» evidenzia la rilevanza della mera pluralità e ripetizione della corresponsione di salari sensibilmente inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, abbandonando la necessità di provare che la dazione di un salario infimo rientrasse in una sorta di complicata e stabile strategia imprenditoriale.

L'aggiunta, invece, del riferimento ai contratti collettivi territoriali prende atto della costituzione di «gabbie salariali» che, in via di fatto, prevedono livelli di retribuzione differenziata nelle diverse aree del paese. Quindi anche la soglia di rilevanza penale delle condotte ex articolo 603-bis del Cp si adegua a tal mutevole prassi salariale.
Così opportuno è anche il riferimento alla contrattazione che veda impegnate le più importanti associazioni di lavoratori, ossia quelle provviste di più ampia rappresentanza a livello nazionale, per evitare l'azione insidiosa di sindacati “gialli” ossia costituiti in microaree territoriali per favorire e concordare lo sfruttamento della manodopera d'intesa con i committenti.

Ancora costituiscono indici di sfruttamento «2) la reiterata (e non più sistematica) violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie»; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti». Se, in relazione a quest'ultima ipotesi, deve apprezzarsi l'eliminazione dell'avverbio «particolarmente» che prima connotava le situazioni alloggiative degradanti (quasi che il solo degrado non fosse più che sufficiente), qualche problema sorge con riferimento all'indice di cui al numero 3) ove è stata soppressa la locuzione «tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale».

In questo modo però e d'ora innanzi, anche la violazione di prescrizioni minime della complessa normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro può ergersi a indice di sfruttamento del lavoratore, indipendentemente da un'esposizione a rischio del lavoratore. Tuttavia è bene considerare che la stragrande maggioranza delle disposizioni in materia ha per definizione la funzione di impedire il verificarsi dell'evento dannoso e, quindi, di mitigare i pericoli connessi alle singole lavorazioni. Pare chiaro, allora, che per disegnare una situazione di sfruttamento e per invocare «la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro» come indice di tale condizione, le norme infrante dovranno comunque avere una diretta incidenza sulle mansioni cui il lavoratore è concretamente adibito.

Un conto è la mancanza, in effetti, di un cartello di segnalazione del pericolo in un cantiere edile, altro la mancanza di attrezzature antinfortunistiche in un'area metallurgica o con emissioni nocive. Comunque appare evidente la dilatazione del range di applicazione della nuova norma e le difficoltà che essa potrebbe addurre in sede di concreta applicazione.

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