Comunitario e Internazionale

È lo Stato di emissione che tutela gli autori per la ritrasmissione transfrontaliera di programmi satellitari

L'offerente di pacchetti deve attenersi alla legislazione nazionale del Paese in cui il segnale viene immesso direttamente nel satellite

di Paola Rossi

Con la sentenza sulla causa C-290/21 la Cgue ha affermato che in materia di diritto d'autore alla ritrasmissione transfrontaliera di programmi via satellite si applica la legge nazionale individuata in base al principio dello Stato di emissione e che questa si applica anche all'offerta di pacchetti satellitari.
Di conseguenza, qualora sia obbligato ad ottenere, per l'atto di comunicazione al pubblico al quale partecipa, l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi di cui trattasi, l'offerente di pacchetti satellitari deve ricercare tale autorizzazione unicamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono immessi nella sequenza di comunicazione diretta al satellite. Spetterà poi ai diversi organismi che tutelano gli autori trovare adeguate soluzioni al fine di garanmtirnme i diritti.

Il caso chiarito
L'inserimento di ciascuno dei segnali satellitari portatori di programmi nella sequenza di comunicazione (uplink) è effettuato in prevalenza dagli stessi organismi di radiodiffusione, talvolta da Canal+, in altri Stati membri. Si tratta di un flusso di dati contenente l'intero programma in alta definizione e informazioni supplementari, quali i dati audio e i sottotitoli. Dopo essere stato «ritrasmesso» dal satellite, tale flusso di dati viene captato da impianti di ricezione satellitare all'interno di una zona di copertura. Detto flusso è quindi frazionato e l'utente può accedere a ciascuno dei programmi su un terminale mediante un dispositivo di decodificazione. I pacchetti satellitari forniti da Canal+ contengono programmi televisivi a pagamento e gratuiti. Contrariamente ai programmi televisivi a pagamento, questi ultimi non sono criptati e possono essere ricevuti da chiunque in definizione standard sul territorio austriaco.
Ritenendo che Canal+ ledesse i diritti di cui essa assicura la gestione, l'ente di tutela del diritto d'autore (Akm) ha proposto dinanzi ai giudici austriaci un ricorso diretto, in sostanza, all'inibizione della diffusione, da parte di Canal+, dei segnali satellitari in Austria nonché al pagamento di un indennizzo, facendo valere che, negli Stati membri in cui ha luogo l'atto di emissione o di comunicazione al pubblico mediante satellite, nessuna autorizzazione era stata ottenuta per un'utilizzazione del genere e che essa non aveva autorizzato detta diffusione in Austria.

Le risposte della Cgue
La Cgue con la sentenza sulla causa C-290/21 precisa che, al fine di determinare il compenso adeguato dei titolari per la comunicazione delle loro opere, va valutato l'insieme di diversi aspetti di tale comunicazione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori.E bisogna partire dal fatto che se una parte di tali telespettatori "effettivi o potenziali" è situata in Stati membri diversi da quello in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite, spetta, se del caso, alle diverse società di gestione collettiva interessate trovare soluzioni adeguate per garantire un equo compenso a detti titolari.

La direttiva che regola la materia mira a garantire che qualsiasi «comunicazione al pubblico via satellite» sia soggetta esclusivamente alla normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite. E quindi sarebbe contrario a tale obiettivo se l'offerente di pacchetti satellitari dovesse ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi di cui trattasi anche in altri Stati membri.

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