È una trasformazione il passaggio da unipersonale a individuale
Il Registro imprese ammette l'iscrizione dell'atto di trasformazione di una società unipersonale in impresa individuale: lo affermano gli Orientamenti della commissione tecnico-giuridica, composta da Unioncamere e Consiglio nazionale del notariato, pubblicati il 2 maggio 2019.
La notizia è assai rilevante in quanto la giurisprudenza, sia di legittimità (Cassazione n. 3670/2007, 12213/2008, 496/2015), che di merito (Tribunale di Mantova 28 marzo 2006; Appello di Torino, 14 luglio 2010; Tribunale di Piacenza, 2 dicembre 2011; Tribunale di Piacenza, 22 dicembre 2011) è unanimemente schierata nel ritenere che l'attività giuridica in questione non sia qualificabile come “trasformazione” in senso tecnico e che si tratti, invece, di uno scioglimento della società cui fa seguito l'assegnazione all'unico socio del patrimonio della società.
La prassi professionale, invece (ci sono, ad esempio, diversi interventi del Consiglio nazionale del notariato e anche la massima K.A.37 dei notai del Triveneto), ha da tempo insistito per la legittima configurabilità di questa operazione: tesi fondata su una pluralità di argomenti e, in particolare, sull'osservazione secondo cui l'articolo 2500-septies del Codice civile ammette espressamente la “trasformazione” eterogenea da società di capitali in comunione d'azienda. In sostanza, non vi dovrebbe essere impedimento a trasformare una società unipersonale in una “ditta individuale” se è vero che una società pluripersonale può appunto essere trasformata in comunione d'azienda.
L’orientamento di Unioncamere e notai precisa anche che:
● all'atto in questione si applica, “per analogia”, la disciplina in tema di trasformazione eterogenea di cui agli articoli 2500-septies, 2500-octies (questo, per il vero, non sembra essere in termini) e 2500-novies del Codice civile;
● si applica inoltre il termine di efficacia differita di 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 2500 comma 3, del Codice civile, salvo che consti il consenso dei creditori alla trasformazione ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ai sensi dell'articolo 2500-novies del Codice civile;
● la pubblicità della trasformazione al Registro delle imprese avviene mediante la combinazione di tre adempimenti: a) la domanda di iscrizione della trasformazione della società in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del predetto termine; b) la domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione); c) la domanda di iscrizione dell'impresa individuale;
● la cancellazione della società trasformata dal Registro delle imprese è, a sua volta, subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'impresa individuale derivante dalla trasformazione stessa.
Gli orientamenti della commissione tecnico-giuridica