Civile

Ecobonus, il termine per l’invio dei dati all’Enea non è perentorio

Per la Cassazione, sentenza n. 7657/2024, il termine ha essenzialmente finalità statistiche

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di Francesco Machina Grifeo

La mancata trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori dell’attestato di certificazione energetica non fa perdere i benefici per la riqualificazione degli edifici. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7657 del 21 marzo scorso, bocciando il ricorso delle Entrate e chiarendo che la normativa non autorizza una lettura del termine di tre mesi come “perentorio” e che la comunicazione all’ENEA ha finalità “essenzialmente statistiche”.

Il caso era quello di una donna che a seguito di controllo formale (ex articolo 36 ter del Dpr n. 600/1973) aveva ricevuto una cartella di pagamento da parte dell’Agente per la riscossione per la Provincia di Latina con la richiesta di versare oltre 5mila euro a seguito del disconoscimento della detrazione d’imposta, ai fini Irpef, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica di fabbricato sostenute nel 2008, per via della mancata trasmissione all’ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, della prescritta comunicazione dei dati descrittivi dell’intervento eseguito. Proposto ricorso, prima la Ctp e poi la Ctr hanno dato ragione alla contribuente. Contro questa decisione il Fisco ha presentato ulteriore ricorso in Cassazione.

Nel respingere la doglianza, il Collegio ricorda un proprio precedente di segno opposto (Cassazione n. 34151/2022), ma afferma anche di “non poter condividere le conclusioni ivi raggiunte”, che, peraltro, la stessa sottosezione tributaria della sesta sezione civile (oggi non più esistente a seguito del Dlgs n. 149/2022), per la valenza nomofilattica, ha ritenuto opportuno rimettere la questione alla pubblica udienza.

Per la Suprema corte infatti dal tenore dell’articolo 4 del Dm 19 febbraio 2007 “non si può desumere una comminatoria di decadenza, in ragione del fatto che l’espressione adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono ’tenuti’ a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti”. L’espressione infatti “non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto”.

Come sottolineato dalla prevalente giurisprudenza di merito, va infatti rimarcata la finalità dell’adempimento. Così, se il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione che le spese siano state effettivamente sostenute (e nella fattispecie vi è stata tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori), la comunicazione all’ENEA, invece, ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico.

Per mera completezza, conclude la decisione, va rilevato come tale finalità sia stata “più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2bis del Dl 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90) in materia di proroga delle detrazioni spettanti in relazione ai costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica, con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il diniego di riconoscimento della detrazione”.

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