Rassegne di Giurisprudenza

Edilizia residenziale pubblica, niente subentro automatico per i conviventi dell'assegnatario deceduto

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a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Edilizia residenziale pubblica e agevolata - Regione Campania - Decesso dell'assegnatario - Subentro automatico dei conviventi - Esclusione - Potere discrezionale dell'Ente - Sussistenze
In caso di morte dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non sussiste un diritto al subentro automatico per il solo fatto del possesso dei requisiti. In materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo abilitante è l'assegnazione. Il decesso dell'assegnatario determina il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, in virtù del suo potere discrezionale, a una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti ex art. 12, DPR n. 1035 del 192 art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni legali, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione.
•Corte di cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10587

Edilizia residenziale pubblica e agevolata - Regione Lazio - Subentro nella locazione - Nuovo accertamento dei requisiti - Necessità
In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, ai fini del subentro nel rapporto locatizio in caso di decesso dell'assegnatario, è necessario un nuovo accertamento dei requisiti generali previsti dall'art. 11 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, sicché, in relazione ai soggetti indicati dalla legge come "successibili", sprovvisti di un titolo anteriormente alle verifiche ed alla "voltura" dell'assegnazione, è irrilevante la distinzione tra decadenza automatica dell'originario assegnatario, con conseguente risoluzione di diritto del contratto, disciplinata dall'art. 13, comma 1, della legge citata, che deve essere solo comunicata al titolare, e decadenza da dichiararsi in esito alle verifiche dell'ente locale, con apposito provvedimento motivato da notificare all'assegnatario (nella specie, deceduto pendente il relativo procedimento), prevista dall'art. 14, comma 1, del regolamento regionale n. 2 del 2000, che si configura come atto presupposto necessario all'attivazione della procedura di rilascio dell'immobile.
•Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 9 maggio 2017, n. 11230

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Difetto del titolo di assegnazione - Fattispecie.
In materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, il decreto di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo, di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 1035 del 1972, presuppone il difetto del "titolo di assegnazione", dal quale soltanto dipende la qualificazione come legittima od abusiva dell'occupazione dell'immobile, con la conseguenza che, in assenza di un provvedimento di assegnazione, - in quanto mai emesso, ovvero successivamente revocato od annullato o divenuto inefficace per decadenza dallo stesso - l'occupazione predetta deve qualificarsi sempre come "abusiva", non essendo configurabile un titolo di detenzione autonomo dal titolo di assegnazione, atteso che, ove quest'ultimo venga meno, la normativa vigente prevede la risoluzione di diritto del contratto di locazione sottostante, secondo il principio "simul stabunt, simul cadent". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, accertata la legittimità del provvedimento di decadenza per sopravvenuta carenza del requisito legale concernente il valore dei beni patrimoniali, di cui all'art. 14 del regolamento reg. Lazio n. 2 del 2000, aveva ritenuto automaticamente risolto il contratto sottostante e, quindi, legittimo il ricorso dell'ente al procedimento di rilascio).
•Corte di cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza 4 luglio 2017 n. 16466

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Locazione - Ritorno all'ente - Titolo abilitante alla locazione - Diritto al subentro dei soggetti conviventi di cui all'art. 12 del d.p.r. n. 1035 del 1972
In materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determina la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, laddove va escluso possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico.
•Corte di cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 17 settembre 2004, n. 18738