Educazione religiosa dei figli in caso di separazione dei genitori
Famiglia - Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli - Divieto di frequentare le riunioni di una confessione religiosa - Superiore interesse dei figli - Criterio - Osservanza - Necessità
In tema di affidamento dei figli, il giudice, in caso di conflitto genitoriale relativo all'educazione religiosa, si deve attenere al superiore interesse del minore, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare l'adozione di un provvedimento contenitivo e restrittivo di diritti individuali di libertà dei genitori. Tuttavia la possibilità di adottare tali provvedimenti non può essere disposta dal giudice sulla base di un'astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i genitori né sulla considerazione dell'adesione successiva di uno dei due ad una religione diversa rispetto a quella precedente seguita, ma è indispensabile l'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli per il figlio basato sull'osservazione e l'ascolto del minore.
• Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 30 agosto 2019, n. 21916
Famiglia - Relazione more uxorio - Separazione - Affido - Figli minori - Disagio nel partecipare alla nuova confessione religiosa del padre - Elemento rilevante ai fini dell'affido - Divieto per il genitore di portare i figli alle riunioni delle nuova confessione religiosa
Legittimo limitare l'affido vietando al padre di condurre la figlia alle manifestazioni religiose dei testimoni di geova. (Nella fattispecie in esame la figlia mostrava disagio nel sentirsi spinta ad abbracciare il credo in alternativa a quello cattolico da lei condiviso con le compagne).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 maggio 2018, n. 12954
Separazione e divorzio - Separazione - Addebito - Mutamento religioso
In materia di separazione personale, il mutamento di religione da parte di uno dei coniugi non può essere considerato come causa dell'addebito della separazione, neanche in un matrimonio concordatario, né dell'affido esclusivo dei figli all'altro genitore. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dalla madre rivolto a ottenere la pronuncia dell'addebito in capo all'ex marito e l'affido esclusivo dei figli perché il padre di questi ultimi aveva aderito ai testimoni di Geova. Per la donna, si trattava di un disconoscimento «dei valori da lui fino ad allora accettati e trasmessi ai figli e la sua adesione a valori inconciliabili con quelli propri del cattolicesimo, accettati con il matrimonio concordatario e coincidenti con quelli costituzionali». Per la Suprema corte, invece, «nonostante l'incidenza sull'armonia della coppia», il mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, non possono rappresentare, in quanto tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito». Sempre che «l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con concorrenti doveri di coniuge e di genitore privilegiati dagli articolo 143 e 147 cod. civ». Nessun rilievo, poi, può essere attribuito al tradimento dei valori cattolici, riguardando questi un accordo che, per quanto concordatario, resta destinato a spiegare efficacia «esclusivamente nell'ambito dell'ordine morale cattolico e dell'ordinamento canonico».
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 19 luglio 2016, n. 14728
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - In genere - Affidamento dei figli minori - Divieto di frequentare le riunioni di una confessione religiosa - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Non è censurabile in cassazione, ove congruamente e logicamente motivato, il provvedimento con il quale si faccia divieto al genitore di condurre i figli minori, al medesimo affidati, alle riunioni della confessione religiosa, cui egli abbia aderito in epoca successiva alla separazione. (Nella specie, il divieto di far partecipare i minori alle riunioni dell'Adunanza del Regno dei Testimoni di Geova non è stato ritenuto in contrasto con il diritto del genitore di professare la propria fede religiosa, tutelato dall'articolo 19 Cost., in quanto adottato a tutela di minori, i quali, cresciuti in un contesto connotato dal credo religioso cattolico, sono stati giudicati incapaci, in ragione dell'età, di praticare una scelta confessionale veramente autonoma e, conseguentemente, di elaborare con la necessaria maturità uno stravolgimento di credo religioso).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 novembre 2013, n. 24683