Efficacia dei contratti collettivi aziendali
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratti collettivi aziendali - Efficacia - Tutti i lavoratori dell'azienda ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti - Applicazione - Lavoratori aderenti ad organizzazione sindacale diversa dissenziente - Eccezione.
I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo. E ciò, in quanto la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilità della disciplina che ne risulta, concorrono a giustificare l'efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 novembre 2020, n. 26509
Contratti aziendali di lavoro - Associazione sindacali dissenziente - Applicazione erga omnes - Legittimità
Una volta ritenuta l'efficacia soggettiva dell'accordo collettivo aziendale anche nei confronti degli iscritti ad un'associazione non stipulante o comunque dissenzienti, è legittimo che il datore di lavoro ne pretenda l'applicazione, anche sotto comminatoria di sanzioni disciplinari. Infatti, agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati. Come il contratto nazionale e quelli di qualsiasi altro livello, anche il contratto aziendale è' dunque destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, sia pure limitatamente ad una determinata azienda o parte di essa.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 novembre 2017, n. 27115
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Accordi aziendali - Efficacia nei confronti del lavoratore dell'azienda - Condizioni - Iscrizione all'organizzazione stipulante - Necessità - Esclusione - Iscrizione ad un'organizzazione dissenziente - Rilevanza - Fattispecie.
I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha ritenuto applicabile l'accordo aziendale ad un lavoratore che, senza essere iscritto all'organizzazione stipulante, non risultava tuttavia affiliato ad un sindacato dissenziente e aveva anzi invocato l'accordo medesimo a fondamento delle sue istanze).
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 aprile 2012, n. 6044
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - In genere - Legittimazione ad agire per l'inefficacia nei propri confronti di un contratto collettivo - Titolarità - In capo al lavoratore non iscritto alla organizzazione sindacale stipulante - Configurabilità - In capo all'associazione sindacale non stipulante o aderente - Configurabilità - Esclusione.
Soltanto i lavoratori sono legittimati ad agire per negare efficacia nei propri confronti ad un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali alle quali non siano iscritti, laddove non è ravvisabile alcun diritto o interesse della organizzazione sindacale ad agire in giudizio in relazione alla validità, efficacia, o anche all'interpretazione di un contratto collettivo alla cui stipulazione sia rimasta estranea.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 aprile 2004, n.10353
Per l’intervento del Fondo di garanzia è necessaria la prova del veicolo non identificato
a cura della Redazione Diritto