Penale

Elementi costitutivi del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Contravvenzioni - Contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Reato permanente.
La contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p. è un reato solo eventualmente permanente, poiché si può consumare anche con un'unica condotta rumorosa suscettibile di provocare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 22 gennaio 2019 n. 2846

Reato di pericolo presunto - Disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone - Elementi costitutivi.
La condotta di chi mediante schiamazzi e grida di notte disturbi il riposo e le occupazioni delle persone integra la specifica fattispecie delittuosa di cui all'art. 659 c.p., laddove lo schiamazzo sia idoneo a disturbare un numero indeterminato di persone, in considerazione altresì degli orari e della durata della turbativa nel tempo, con riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, anche morale, liquidato in unica soluzione e in considerazione degli aspetti tipici del caso concreto.
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 19 ottobre 2018 n. 47719

Inquinamento acustico - Disturbo alle occupazioni o riposo delle persone - Elemento psicologico del reato di cui all'art. 659 cod. pen. - Intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica - Necessità - Esclusione.
Ai fini dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 659 cod. pen., non occorre l'intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica, essendo sufficiente la volontarietà della condotta desunta da obiettive circostanze.
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 9 ottobre 2018 n. 45247

Disturbo quiete pubblica - Elementi costitutivi - Perseguibilità - Sanzioni.
I proprietari dell'abitazione da cui risulti provenire l'insistente nonché perdurante abbaiare notturno dei cani sono penalmente perseguibili, in concorso tra loro, ai sensi dell'art. 659 c.p. laddove si ravvisi che, il superamento della normale soglia di tollerabilità degli eventi rumorosi (commisurata alla sensibilità media del gruppo sociale di riferimento) comporti turbamento della quiete pubblica e disturbo al riposo di un numero indeterminato di persone, individuati nei vicini degli imputati.
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 24 agosto 2018 n. 38901

Contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Emissioni o immissioni sonore - Derivanti da esercizio di professioni o mestieri - Illecito penale o illecito amministrativo - Discrimine.
In tema di immissioni sonore, si configura l'illecito amministrativo nell'ipotesi in cui si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali, mentre è configurabile l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 659 c.p., comma 1, quando la condotta alla base dell'illecito penale sia rappresentata da qualcosa di diverso e ulteriore rispetto al mero superamento di limiti di rumorosità; si deve poi ritenere integrata la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., comma 2, qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o dell' Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse, però, da quelle impositive di limiti di immissione acustica.
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 22 giugno 2017 n. 31279

Inquinamento acustico - Illecito amministrativo - Illecito penale - Differenze - Bene giuridico tutelato.
L'art. 10 della L. n. 447/1995 tutela genericamente la salubrità ambientale e la salute umana, limitandosi a stabilire e a sanzionare in via amministrativa il superamento dei limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. L'art. 659 c.p., invece, è posto a tutela della tranquillità pubblica evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee a interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone.
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 5 settembre 2014 n. 37184

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