Elemento soggettivo del reato: dolo diretto e dolo eventuale
Reato - Elemento soggettivo del reato - Dolo alternativo - Configurabilità - Natura di dolo diretto.
Il dolo alternativo è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie morte o grave ferimento della vittima) ricollegabili alla sua condotta, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo.
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 14 ottobre 2020 n. 28580
Tentato omicidio in concorso - Lesioni aggravate - Vincolo della continuazione - Dichiarazioni della persona offesa - Dolo alternativo - Natura di dolo diretto.
Deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo. (Nel caso in esame l'imputato aveva indubbiamente agito con la volontà di ledere la vittima, indifferente alle conseguenze del suo gesto, e dunque con previsione e volontà, in via alternativa, del ferimento oppure della morte della persona offesa).
Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 2 luglio 2019 n. 28794
Reato - Elemento soggettivo - Dolo - In genere - Dolo eventuale - Fattispecie in tema di omicidio.
In tema di elemento soggettivo del reato, è configurabile il dolo eventuale nella condotta di una guardia giurata esperta nell'uso delle armi che, nel tentativo di fermare dei ladri in fuga, dopo aver esploso in aria un unico colpo ed essersi posta al riparo dall'eventuale reazione dei malviventi, ormai datisi alla fuga, abbia continuato a sparare al buio e a distanza di circa trenta metri, altri cinque colpi ad altezza uomo, in direzione delle persone e delle auto in movimento, accettando così il rischio, pur di fermare i fuggitivi, di procurarne la morte.
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 2 ottobre 2019 n. 40424
Reato - Elemento soggettivo - Dolo - In genere - Reati di pura condotta - Dolo eventuale - Configurabilità - Esclusione - Dolo diretto - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Il dolo eventuale non è configurabile in relazione ai reati di pura condotta per la sussistenza dei quali è necessario il dolo diretto; conseguentemente il dubbio sulle circostanze precedenti o concomitanti all'azione è sufficiente ad escludere l'elemento psicologico del reato. (Fattispecie relativa a delitti di detenzione, porto e ricettazione di un fucile da guerra, in cui la Corte ha ritenuto che dovesse escludersi il dolo in ragione del dubbio dell'imputato sulla natura dell'arma, ricollegabile, eventualmente, ad un atteggiamento colposo, emergente dall'avere questi acquistato il fucile in un'armeria, dall'averlo regolarmente denunciato e dall'aver ricevuto da un armiere di fiducia rassicurazioni circa la regolarità dello stesso).
Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 23 novembre 2018 n. 52869
Reato - Elemento soggettivo - Dolo - In genere - Dolo eventuale - Colpa cosciente - Distinzione - Fattispecie.
Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank). (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso il dolo eventuale dell'imputato che avendo imboccato con la propria auto una via contromano ad alta velocità, in una zona priva di illuminazione non avrebbe potuto ignorare e pertanto accettare il rischio di gravi conseguenze anche per la propria incolumità).
Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 30 marzo 2018 n. 14663
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