Elezioni Cnf, all'avvocato incandidabile subentra il secondo per numero di voti
Lo ha chiarito la Cassazione precisando che nelle fattispecie di ineleggibilità non è legittimo il ricorso alle elezioni suppletive
All'avvocato eletto per il Cnf e risultato incandidabile subentra il secondo per numero di voti non potendosi applicare la regole delle elezioni suppletive. Lo ha chiarito la prima sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 24565/2022.
La vicenda
A ricorrere alla Suprema Corte è un avvocato, eletto per il Consiglio Nazionale Forense in sostituzione di altro collega dichiarato ineleggibile, la cui proclamazione veniva rigettata sia in primo che in secondo grado.
Per i giudici di merito, andava applicato, infatti, alla fattispecie, l'articolo 15 del Dlgs n. 382/1944 secondo cui alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangano assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede mediante elezioni suppletive.
In particolare, ritenevano i giudicanti che la norma dovesse trovare a maggior ragione applicazione per i candidati ineleggibili, atteso che in quest'ultima evenienza, «la competizione elettorale è stata vulnerata ab initio».
Il ricorso
L'avvocato non concorda e ricorre per Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 34 della legge n. 247/2012 e dell'articolo 15, comma 3, Dlgslgt. n. 382/1944, contestando l'applicazione analogica della norma da ultimo richiamata, dettata per le sole ipotesi di morte, dimissioni e perdurante assenza, e ritenendo preclusa dall'identità di ratio legis l'estensione della stessa al caso del professionista ineleggibile.
La decisione
Per il Palazzaccio il motivo è fondato.
Il Dlgslgt n. 382/1944, recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali, è richiamato dal sesto comma dell'articolo 34 della legge n. 247/2012 che regola la durata e la composizione del Consiglio nazionale forense e il rinvio è operato «per quanto non espressamente previsto» dalla disciplina speciale, ricordano preliminarmente dalla S.C. Ancora: il terzo comma dell'articolo 15 prevede che "alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive".
Tuttavia, precisa la Corte, la possibilità di fare applicazione analogica di tale norma con riferimento al caso di ineleggibilità è stata già esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.
È stato infatti affermato più volte dalla Cassazione che, nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, "vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. lgt. n.382 del 1944, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi" (cfr. Cass. SS.UU. n. 24812/2011; n. 27769/2020).
Da qui la cassazione del provvedimento impugnato decidendo nel merito con condanna alle spese a carico dell'avvocato incandidabile e del Consiglio nazionale forense rispetto ai quali è stato fatto valere il diritto al subentro.