Elezioni forensi, doppio mandato invalicabile anche tra Ordini "accorpati"
Per le SU, sentenza n. 2603 depositata oggi, l'allargamento del bacino elettorale non recide il legame con gli elettori
Le Sezioni Unite estendono il limite del doppio mandato consecutivo nei Coa anche al caso di accorpamento tra ordini forensi diversi. Con la sentenza n. 2603 depositata oggi, avente ad oggetto una controversia successiva alla fusione del Coa di Montepulciano con quello di Siena (a seguito dell'accorpamento del relativo tribunale), la Cassazione ha chiarito che "l'unica interpretazione dell'art. 3, comma terzo, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017 (sulle elezioni forensi, ndr) coerente con le finalità perseguite dal legislatore risulta quella secondo cui il divieto opera anche in caso di soppressione di un consiglio dell'ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell'albo di un altro consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia svolto le funzioni di componente presso il consiglio dell'ordine di provenienza per il periodo previsto legge la candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine di nuova iscrizione".
Il Consiglio nazionale forense al contrario aveva accolto il ricorso del legale escluso dalla competizione affermando che la fusione tra due ordini "provoca la nascita di un diverso bacino elettorale in conseguenza del maggior numero di aventi diritto all'elettorato attivo, del più ampio territorio di competenza e talvolta del maggior numero complessivo dei consiglieri da eleggere". Per queste ragioni, e per la natura eccezionale delle disposizioni sull'elettorato, non estensibili in via analogica, il Cnf aveva statuito che "il limite del doppio mandato non è applicabile ad un soggetto che intenda candidarsi ad un Coa diverso da quello di cui ha fatto parte in precedenza".
Secondo il massimo consesso di Piazza Cavour invece: "La mera circostanza che l'accorpamento di un Consiglio dell'ordine all'altro determini un allargamento del territorio ed un ampliamento del corpo elettorale non risulta di per sé sufficiente a recidere il legame eventualmente instauratosi tra il candidato che sia stato precedentemente componente del consiglio soppresso ed i relativi elettori, che entrano pur sempre a far parte del nuovo bacino elettorale, quantitativamente diverso da quelli di entrambi i Consigli, ma risultante dalla sommatoria degli stessi".
In questi casi, argomenta la decisione, non si può escludere la possibilità di "un'alterazione nella posizione di uguaglianza dei partecipanti alla competizione elettorale", né quello di "un condizionamento nel futuro esercizio delle funzioni di consigliere, la cui portata non può essere certamente sminuita in virtù del mero rapporto proporzionale (nella specie, uno a cinque) tra il numero degli iscritti negli albi dei due Consigli".
Diversamente opinando, prosegue il ragionamento, "gli avvocati già iscritti nell'albo del consiglio soppresso potrebbero essere eletti per due volte nel consiglio dell'ordine di nuova iscrizione, anche nel caso in cui avessero già espletato due mandati presso quello di provenienza, in tal modo venendo ad esercitare le relative funzioni per quattro mandati consecutivi, e ciò in palese contrasto con le esigenze di ampliamento della partecipazione alla funzione di governo e di ricambio nella compagine dei Consigli che la norma mira a soddisfare".
Non solo, serrando ancora di più le maglie, la Corte afferma che: "Tali inconvenienti risulterebbero poi ulteriormente accresciuti laddove, in coerenze con l'affermata novità del bacino elettorale, ed anche al fine di assicurare la parità di trattamento con gli altri candidati, dovesse ritenersi che, a seguito della fusione, il limite del doppio mandato consecutivo non possa trovare applicazione neppure agli avvocati già iscritti nell'albo del consiglio subentrato nelle funzioni di quello soppresso, in tal modo determinandosi proprio quella cristallizzazione della rappresentanza che il legislatore ha inteso evitare".
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